Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 2005
Attribuzione del titolo di vice ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 giugno 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, e' attribuito il titolo di vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 362
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di determinare i compiti da delegare al sen. Vegas;
Decreta:
Art. 1.
1. Il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. In linea di massima gli impegni parlamentari del sen. Vegas corrisponderanno alle rispettive deleghe.
3. Inoltre il sen. Vegas e' delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in Aula, i progetti di legge riguardanti la finanza regiona1e e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio.
Art. 2.
1. Il sen. Vegas e' delegato a trattare le questioni relative alla finanza pubblica, ai flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilita' interno, alla finanza locale e regionale, alle politiche ed agli andamenti della spesa sociale e previdenziale, al bilancio comunitario (ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria), ai temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, al federalismo funzionale, agli andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici ed alla programmazione delle assunzioni, nonche' alla centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti. Il sen. Vegas e' delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari proposti al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' inoltre delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con le societa' da essa partecipate, nonche' le attivita' di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del Tesoro, in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.
2. Il sen. Vegas trattera', inoltre, le questioni riguardanti l'ordinamento dei dipendenti pubblici, ad esclusione di quelle concernenti il personale del Ministero, della Guardia di finanza e delle agenzie fiscali, nonche' quelle concernenti il miglioramento dell'efficienza e dell'economicita' della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale, alla revisione dei sistemi di controllo, ai progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.
Art. 3.
1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario.
2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.
Art. 4.
1. Il sen. Vegas e' delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:
a) Dipartimento della Ragionezia generale dello Stato, relativamente:
all'Ispettorato generale di finanza;
all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;
all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
all'Ispettorato generale pe la finanza delle pubbliche amministrazioni;
all'Ispettorato generale per la spesa sociale;
b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente:
all'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, limitatamente agli aspetti informativi del rapporto concessorio;
c) Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, relativamente:
al Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione.
2. Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas e' delegato, inoltre, a firmare gli atti con cui i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilacio e della programmazione economica.
Art. 5.
1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina, degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;
e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;
f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero;
g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;
h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.
Art. 7.
1. La delega ai Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 27 aprile 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
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