Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 aprile 2005, n. 129
Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;
Atteso che ai sensi dell'articolo 20-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale;
Considerato altresi' che ai sensi dell'articolo 25-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, e la composizione delle commissioni esaminatrici;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2004;
Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessita' di una piu' puntuale individuazione delle materie attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, poiche' la materia e' oggetto di una complessa attivita' di revisione che sopprime alcuni profili professionali, rendendo le nuove procedure concorsuali rimodificabili con l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 con cio' contrastando con il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento e celerita' dell'azione amministrativa;
Ritenuto di non poter, altresi', aderire al parere del Consiglio di Stato con riferimento alla necessita' di valutare, nei concorsi per titoli e per esami, i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, poiche' per la Polizia di Stato la materia e' specificatamente disciplinata dall'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1990, n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e
qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare
candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori
sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli
ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o
qualifica immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianita' di servizio, anche se privo del
prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di Polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di Polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni
conseguite nella Forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento
della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai
commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di Polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
«Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso
per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso
alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso
di formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato
gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova,
vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'art. 59 della legge 1°³ aprile 1981, n.
121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
- Il testo dell'art. 20-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il
seguente:
«Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici provenienti da profili professionali omogenei a
quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge per
l'esercizio dell'attivita' propria del profilo
professionale per il quale si concorre, che abbiano
compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo
servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti
sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il
trenta per cento dei posti e' riservato al personale con
qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un
istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per
cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione
del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori
e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto
titolo di studio e dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge. La commissione
giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle
materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale
dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati
allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico
di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
destinati a frequentare un corso di formazione tecnico
professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al
termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al
comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione,
anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i
profili professionali del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a
concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 4.
5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una
prova scritta ed un colloquio secondo le modalita'
stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un
sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di Polizia in possesso, alla data del
bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio
non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'art. 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo
biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione
disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Il trenta per cento
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso
successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli e i criteri per la formazione della
graduatoria finale.».
- Il testo dell'art. 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art.
25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo
di studio d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del
diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti
all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo
professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica,
psichica e attitudinale al servizio dei candidati e'
accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici,
possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto
dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del
concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a
frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi,
preordinato alla formazione tecnico-professionale per
l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai
profili professionali per i quali e' stato indetto il
concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che presta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica
rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in
relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli
esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami
teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale
graduatoria e' formata con le modalita' previste per la
graduatoria del concorso.».
- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'Amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organiz-zazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
«Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi
in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n.
359, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere
preceduti da una prova preliminare a carattere generale
mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore
accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al
comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione
al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato
superamento della prova preliminare o per difetto di uno o
piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con
decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere
effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti
predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o
piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
composizione e nomina delle commissioni tecniche e i
criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di
idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con
apposito regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle
vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano
superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni;
i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui
all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui
all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del
1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal
Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita'
ricettive degli istituti di istruzione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato alla emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottata su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di Polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente:
«Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da
una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o
non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
2. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il Consiglio di amministrazione.».



 
Art. 2.
Bando di concorso
1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso, la ripartizione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti nei ruoli tecnici, ed eventualmente la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) il diario della prova scritta d'esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario delle suddette prove. E' facolta' dell'Amministrazione pubblicare nella Gazzetta Ufficiale anche il diario della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;
i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
l) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
m) le prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori;
n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».



 
Art. 3.
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli, anche telematici, predisposti dall'Amministrazione, sono presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede o ad altri Enti specificati dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le modalita' ed il termine di presentazione delle domande redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
m) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.
4. La lettera i) del comma e' efficace entro i termini previsti dall'articolo 61.
5. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.
6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota
all'art. 2.



 
Art. 4.
Riserve di posti e preferenze
1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attuera' in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
5. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta', e' riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.
8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici un sesto dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
9. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e'
assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un
commissario di madre lingua italiana e da un commissario di
madre lingua tedesca.
2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la
maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti
per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche
funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado;
4) diploma di laurea.
4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno
di eta'.
5. Gli attestati hanno validita' di sei anni.
6. La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.».
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota
all'art. 2.



 
Art. 5.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, 21, comma 2, e 25, comma 2, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 6, sono convocati, prima della prova scritta ed orale, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio, nonche' alla prova di efficienza fisica prevista dal bando di concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
4. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
6. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.
7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi 3 e 4, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
8. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
10. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
 
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unita', puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta. L'Amministrazione fornisce, anche mediante supporti informatici o audiovisivi, il test selettivo articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie oggetto delle prove d'esame.
2. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato la prova di cui al comma 1, fermo restando il numero di cinquemila domande complessive oltre il quale l'Amministrazione puo' effettuare la prova medesima, sara' effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
3. La prova il cui superamento costituisce requisito essenziale di partecipazione ai concorsi puo' essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione. Essa puo' essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati.
4. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
5. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere la successiva prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota. Al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, e' ammesso a sostenere la successiva prova scritta, per ciascuno dei profili professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonche', in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
 
Art. 7.
Archivio informatico dei quesiti
1. Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo 8. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto dipartimentale una commissione presieduta da un dirigente superiore della Polizia di Stato designato dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da un funzionario appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica designato dal Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e da un funzionario designato dal direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio e provvede, d'intesa con la Direzione centrale per gli istituti di istruzione, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.
 
Art. 8.
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e di attribuzione dei relativi punteggi
1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 7, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1000 per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 17, commi 2 e 3 lettera a)e b), per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori. Per la prova preselettiva del concorso per la nomina ad allievo vice perito tecnico viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, sulle discipline ivi specificate.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con quattro risposte, numerate da uno a quattro, delle quali una sola e' esatta. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficolta'. Ogni quesito e' classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficolta', in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficolta'.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'articolo 7, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.
 
Art. 9.
Svolgimento della prova preselettiva
1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche' le sedi in cui essa avra' luogo, sono indicate nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie materie. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. La commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, ovvero dispone, dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato nell'ipotesi di utilizzazione di videoterminali dedicati.
 
Art. 10.
Formazione della graduatoria
1. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. Se per lo svolgimento delle prove sono stati utilizzati videoterminali dedicati, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
4. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 11.
Presentazione dei documenti
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
2. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
 
Art. 12.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 
Art. 13.
Prova d'esame
1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 
Art. 14.
Graduatoria del concorso
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 15.
Bando di concorso
1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di corcorso indica:
a) il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) il numero dei posti riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'.
 
Art. 16.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto ed e' composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.
2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 
Art. 17.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
d) informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.
5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.
10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 
Art. 18.
Graduatoria del concorso
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria suddetta e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
 
Art. 19.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si compone di un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, da due funzionari direttivi dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparato e da due docenti di scuola secondaria superiore.
2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del Settore Telematica.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 
Art. 20.
Prove d'esame
1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5. La commissione estrae, di volta in volta, il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 
Art. 21.
Graduatoria del concorso
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 22.
Bando di concorso
1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre.
2. Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
 
Art. 23.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, ed e' composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata e da un docente di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modificazioni scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.
3. Per l'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e dell'informatica, sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle suddette prove, un esperto nelle lingue straniere ed un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
6. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.



Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
«Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze
operative di polizia e, in generale, di supporto del
Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette
esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge
1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli
del personale della Polizia di Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di
polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di
equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e
psicologia e del servizio sanitario:
1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
2) ruolo dei revisori tecnici;
3) ruolo dei periti tecnici;
4) ruolo dei direttori tecnici;
5) ruolo dei dirigenti tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
allegata tabella A.
3. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
dei direttori tecnici sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno.».



 
Art. 24.
Prova scritta
1. La prova scritta del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2. Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie, stabilite dal bando di concorso, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. Nei concorsi per l'accesso al settore della telematica tale ultima prova e' esclusa e la percentuale di domande ad essa riservata viene destinata all'accertamento della conoscenza delle materie relative alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre.
3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica; nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.
4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5. La votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore sessanta punti.
6. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
7. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
8. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
9. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione della serie di domande da somministrare.
10. La commissione estrae, di volta in volta, fra quelle preventivamente predisposte, la serie di quesiti da sottoporre ai candidati.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione redige la graduatoria, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
 
Art. 25.
Graduatorie del concorso
1. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie di ciascun profilo professionale e' dato dalla votazione riportata nella prova scritta di cui all'articolo 24.
2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso; secondo l'ordine di dette graduatorie, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso. A parita' di merito costituisce titolo di preferenza l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale tenendo conto del punteggio riportato e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici della Polizia di Stato.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 26.
Bando di concorso
1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica:
a) il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
b) lo specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
 
Art. 27.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto ed e' composta da:
a) un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso
c) uno o piu' esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo o medico capo.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 
Art. 28.
Prove d'esame
1. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3. Il colloquio verte, inoltre, sulle seguenti materie:
a) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
b) informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.
5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 
Art. 29.
Graduatorie del concorso
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 30.
Bando di concorso
1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso, la loro distribuzione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti dei ruoli tecnici, ed eventualmente la loro ripartizione a livello provinciale;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) la data di svolgimento della prova scritta d'esame o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di dette prove con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione di quest'ultima e la ripartizione dei candidati tra le stesse;
f) le materie oggetto delle prove d'esame ivi compreso, nei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica. Tale ultima prova e' esclusa nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici del settore della telematica;
g) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;
h) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente:
«Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al
precedente articolo le amministrazioni menzionate al
secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non
locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il
criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello
statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti,
nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di
qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque
strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di
posti per candidati in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al
comma precedente vengono assegnati, come prima sede di
servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che
comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il detto personale non puo' essere trasferito se non
abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio
negli uffici di cui al comma precedente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul
rispetto delle norme di cui sopra.».



 
Art. 31.
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.



Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 24, della legge 1° febbraio 1989,
n. 53 e' il seguente:
«Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici
previsti dai regolamenti approvati con i decreti del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e
904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli
accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi speciali.».



 
Art. 32.
Prove facoltative
1. I candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora ne abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, quanto con una prova facoltativa in informatica.
2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta e' volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici. Le modalita' di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'articolo 17.
3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
4. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale e' comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.
 
Art. 33.
Esclusione dai concorsi
1. Per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3:
«Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio
della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non
ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.».
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato
escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni
addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al
primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in
virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».



 
Art. 34.
Bando di concorso
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio prescritto, corrispondenti al trenta per cento dei posti disponibili.
 
Art. 35.
Possesso dei requisiti
1. E' ammesso al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che, nell'ultimo biennio precedente la data del bando, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave ed abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
 
Art. 36.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
 
Art. 37.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'articolo 17.
2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
3. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
 
Art. 38.
T i t o l i
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 
Art. 39.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
3. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 
Art. 40.
Bando di concorso
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica:
a) la ripartizione in ciascun profilo professionale del numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservati al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo corrispondente al trenta per cento dei posti disponibili;
c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
 
Art. 41.
Possesso dei requisiti
1. Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali dichiarati dal bando di concorso omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
 
Art. 42.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 23.
 
Art. 43.
Prova pratica a carattere professionale
1. La prova pratica a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale concorre, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
2. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. La commissione estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice, in relazione al numero delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3. La votazione massima attribuibile alla prova e' di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 60 punti.
 
Art. 44.
T i t o l i
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato. Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonche' gli altri corsi teorici o pratici che, con riguardo al profilo professionale del candidato, siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacita' tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purche' inerenti al profilo professionale per cui si partecipa, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova pratica a carattere professionale.
 
Art. 45.
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.
2. Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali per i quali e' stato bandito il concorso.
3. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata, la maggiore anzianita' nella qualifica, la maggiore anzianita' di servizio, la maggiore eta' anagrafica.
4. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso per ciascun profilo professionale tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. A parita' di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 
Art. 46.
Bando di concorso
1 . Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica:
a) la ripartizione del numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale;
b) il numero dei posti riservato, per ciascun profilo professionale e nel limite del trenta per cento dei posti disponibili, agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici;
c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e di quello dei revisori tecnici ed i profili relativi ai posti messi a concorso.
 
Art. 47.
Possesso dei requisiti
1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».
 
Art. 48.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
 
Art. 49.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
4. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
 
Art. 50.
T i t o l i
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 
Art. 51.
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
4. A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
6. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
 
Art. 52.
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.
3. Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresi' predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.



Nota all'art. 52:
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile
e' il seguente:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado, o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio
superiore.».



 
Art. 53.
Cessazione dall'incarico di componente della commissione
esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni
e comitati di vigilanza
1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente o di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.
4. Quando la prova scritta abbia luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli ordinari del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
Art. 54.
Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta
1. Prima dell'orario d'inizio della prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, nonche' cura lo svolgimento di tutte le operazioni per assicurare il regolare svolgimento della prova stessa, adottando gli opportuni provvedimenti.
2. La commissione prepara tre tracce per la prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed una soltanto quando questi si svolgono in piu' sedi. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se la prova si svolge in piu' sedi.
4. Prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre tracce, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente quella che dovra' formare oggetto della prova.
 
Art. 55.
Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta
1. Nel corso della prova scritta non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, di un membro del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' agende elettroniche, telefoni portatili e ricetrasmettitori. Possono consultare, durante lo svolgimento della prova scritta, i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici la commissione esaminatrice puo' autorizzare, in relazione al tipo di prova, l'utilizzo di specifici strumenti.
5. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.
 
Art. 56.
Adempimenti al termine della prova scritta
1. Al candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. I plichi, contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice, nonche' i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.
4. Tutte le buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
5. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.
6. Il riconoscimento dell'autore di ogni elaborato deve essere fatto a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.
 
Art. 57.
Prova d'esame consistente in una serie di domande
a risposta sintetica o a scelta multipla
1. Alla prova d'esame prevista per i concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici della Polizia di Stato, consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente regolamento per lo svolgimento delle prove scritte.
 
Art. 58.
Svolgimento delle prove
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
 
Art. 59.
Processo verbale delle operazioni di esame
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o piu' processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o piu' verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.
 
Art. 60.
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
3. Per i concorsi riservati al personale della Polizia di Stato qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre il giorno della convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.
 
Art. 61.
Disposizioni finali e di rinvio
1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.



Nota all'art. 61:
- Il testo dell'art. 3, della legge 14 novembre 2000,
n. 331 e' il seguente:
«Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,
corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze annate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di' altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente, in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) dette norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri nella Polizia di Stato, nel Corpo
della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in
servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo,
2.531 volontari ad incremento della consistenza massima
fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e
sociale e la qualita' della vita del personale di truppa
delle Forze armate, con particolare riferimento al
personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive
volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle
principali norme di legge e regolamentari afferenti al
servizio militare con specifica indicazione dei relativi
diritti e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della
Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di
educazione civica;
b) assicurare il miglioramento degli standard di
addestramento e di formazione tecnica e culturale del
personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze
inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a
standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene,
la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la
stipula di convenzioni con le associazioni di categoria
interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di
ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo
di buoni pasto;
e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia'
previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con
particolare riferimento alla componente di truppa,
coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione
dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per
l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».



 
Art. 62.
Possesso dei requisiti
1. Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 6 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma.



Note all'art. 62:
- Il testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' il seguente:
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
bianca». Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore elle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura
colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in nota
alla premessa.



 
Art. 63.
Domande di assunzione
1. Le domande di assunzione, redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.
2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) titolo di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
i) precisazione dei requisiti che danno titolo all'assunzione obbligatoria;
l) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 62.
3. Il possesso dei requisiti richiesti e' comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.
5. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
6. E' comunque riservata all'amministrazione la facolta' di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.
7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali. Provvede, altresi', all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
8. La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'amministrazione e' causa ostativa alla nomina ad allievo agente di polizia e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.



Note all'art. 63:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 della
legge 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provve-dimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».



 
Art. 64.
Nomina ad allievo agente
1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti e' nominato allievo agente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
 
Art. 65.
Possesso dei requisiti
1. Possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.



Note all'art. 65:
- Per il testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si veda in note all'art. 62.
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, si veda in note
alla premessa.



 
Art. 66.
Domande di assunzione
1. Le domande di assunzione redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.
2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) titolo di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
i) precisazione dei requisiti che danno titolo all'assunzione obbligatoria;
l) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 65.
3. Il possesso dei requisiti richiesti e' comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.
5. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
6. E' comunque riservata all'Amministrazione la facolta' di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.
7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali. Provvede, altresi', all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
8. La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'Amministrazione e' causa ostativa alla nomina ad allievo operatore tecnico e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.



Nota all'art. 66:
- Per il testo degli articoli 46 e 47 della legge
28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 63.



 
Art. 67.
Nomina ad allievo operatore tecnico
1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti e' nominato allievo operatore tecnico con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 157
 
Allegato 1
(art. 8, comma 1 - Modalita' di predisposizione
dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi)

Settore Polizia Scientifica.
Vice perito tecnico chimico: chimica; chimica fisica; analisi chimica.
Vice perito tecnico biologo: biologia; microbiologia; chimica biologica.
Vice perito tecnico fonico: fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche.
Vice perito tecnico balistico: fisica; elementi di balistica. Settore Telematica.
Vice perito tecnico in telecomunicazioni: comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica; radiotecnica.
Vice perito tecnico in informatica: elementi di matematica, probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione; elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale. Settore Motorizzazione.
Vice perito tecnico meccanico di veicoli terrestri: costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai veicoli terrestri.
Vice perito tecnico navale: costruzioni navali; tecnologia navalmeccanica; meccanica applicata ai mezzi navali.
Vice perito tecnico meccanico aeromobili: costruzioni aeronautiche; tecnologie aeronautiche; meccanica applicata ai mezzi aerei. Settore Equipaggiamento.
Vice perito tecnico di laboratorio merceologico: nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria; tecnologia tessile, conciaria e dei legno; metallurgia. Settore Accasermamento.
Vice perito tecnico geometra: tecnologia delle costruzioni; estimo civile; costruzioni edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti. Settore Arruolamento e Psicologia.
Vice perito tecnico assistente sociale: psicologia sociale; pedagogia; elementi di statistica sociale. Settore Sanitario.
Vice perito tecnico caposala: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria.
Vice perito tecnico di radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione.
Vice perito tecnico neurofisiopatologo: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni.
Vice perito tecnico della riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.
 
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