Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 giugno 2005 |
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione del 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» l'utilizzo, nei limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu' prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata per la tradizionale pratica correttiva; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», in modo da prevedere la delimitazione di un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse; Vista la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Montello e Colli Asolani, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia prosecco spumante; Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438156/48.23/4; Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005; Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D; Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare alla Commissione la norma che regolamenti a livello nazionale la pratica correttiva in questione, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.; Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» e' tale da giustificare l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione; Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» nei termini di cui sopra; Decreta: Articolo unico 1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. 62912, del 10 giugno 2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto, l'art. 3 - Zona di produzione dele uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modificazioni. 2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2005 Il direttore generale: Abate |
| Annesso MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO E COLLI ASOLANI». Art. 3. Area di produzione A) Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litorale del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca-Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza in prossimita' del km. 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine seguendo verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita' Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui' prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m a nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa Alta. Da qui', a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 m e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 m prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della localita' Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione. B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montebelluna; Monfumo; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nel precedente comma purche' all'interno della provincia di Treviso, a condizione che: 1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991; 2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata da una documentazione atta a provare spumantizzazione dei vini «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del sopramenzionato decreto. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Montello e Colli Asolani» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per il Prosecco del 9,50%; per il Rosso, Merlot, Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio del 10% e del 10,50% per il Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella preparazione del vino Prosecco e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B), purche' il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco. |
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