Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della commissione del 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu' prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata per la tradizionale pratica correttiva;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse;
Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante;
Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;
Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;
Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare alla commissione la norma che regolamenti a livello nazionale la pratica correttiva in questione, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» e' tale da giustificare l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione;
Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei termini di cui sopra;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno 2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto, l'art. 3 - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni.
2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
Annesso
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla produzione dei vini Conegliano-Valdobbiadene, comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla localita' Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta. Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui' prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della citta di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui', percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la localita' Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
B) Il vino «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151, nn. 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma a), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione.
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» elaborato nella versione spumante, puo' essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.
5.3 - Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1 e' consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovra', comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
 
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