Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 giugno 2005
Riconoscimento, al sig. Franceschini Stefan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Master of Science - Mascinenwesen» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 3 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale - ingegneria logistica e della produzione conseguito presso il Politecnico di Torino in data 17 marzo 2003 o riconosciuto dalla «Technische Universitat Munchen» con provvedimento datato 18 marzo 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005;
Considerato il parere del del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 15 aprile 2005;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione d'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla segue materia:
1) impianti elettrici.
Roma, 24 giugno 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la cozuscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si componec di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precede art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologla prefessionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione d'albo degli ingegneri - settore industriale.
b) Tirocinio di adattameato: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precede art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale damanda in carta legale allegando la copia antenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgara' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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