Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 giugno 2005
Modalita' applicative del regime di perequazione generale di cui alla sezione 1, titolo 1, parte terza del Testo integrato. Modifiche e integrazioni al Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 115/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 giugno 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 228/01);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato A alla deliberazione n. 228/01;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
Visti:
la comunicazione dell'Autorita' 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp, che istituisce un gruppo di lavoro informale sulle tematiche concernenti la perequazione (di seguito: gruppo di lavoro informale);
il documento del gruppo di lavoro informale del 12 aprile 2005, intitolato «Problematiche applicative del regime di perequazione generale», predisposto dagli uffici dell'Autorita';
la comunicazione dell'Autorita' 2 maggio 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/1806/fg);
la comunicazione di Federenergia del 9 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011000 dell'11 maggio 2005);
la comunicazione della societa' Enel Spa datata 11 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011490 del 17 maggio 2005);
la comunicazione della societa' AEM Torino Distribuzione Spa datata 13 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011491 del 17 maggio 2005);
la comunicazione dell'Autorita' 8 giugno 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/2425/ao);
la comunicazione della societa' AEM Torino Distribuzione Spa datata 9 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013132 del 10 giugno 2005);
la comunicazione della societa' AEM SpA datata 13 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013302 del 13 giugno 2005);
la comunicazione della societa' Enel Spa datata 14 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013424 del 15 giugno 2005);
Considerato che:
la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gestisce l'attivita' di esazione nei confronti delle imprese distributrici delle componenti tariffarie destinate al finanziamento dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, inclusi il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC1, e il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato dalla componente UC3 e dal gettito di cui al comma 57.3 del Testo integrato;
con la citata lettera del 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp e' stato istituito un gruppo di lavoro informale in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; e che nel corso di detto gruppo di lavoro sono state oggetto di discussione problematiche interpretative ed applicative relative a tutti i meccanismi del regime di perequazione generale di cui agli articoli da 43 a 48 del Testo integrato;
nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro e' stata segnalata l'opportunita' di integrare la tabella 23 dell'allegato 1 al Testo integrato, prevedendo tra i componenti di rete i trasformatori AT/AT (150/120-60), assimilabili ai trasformatori 150-130/MT;
ai fini della quantificazione delle perequazioni di cui agli articoli da 43 a 47 del Testo integrato occorre rilevare le energie relative a prelievi per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
l'omissione da parte di una o piu' imprese distributrici dell'invio delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ammontare di perequazione altererebbe l'equilibrio economico dei meccanismi di perequazione comportando, potenzialmente, un danno per i clienti finali chiamati a compensare detti squilibri tramite le componenti tariffarie UC1 e UC3;
nel caso di utenze non dotate di misuratore idoneo a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sono calcolati come media annuale;
la tariffa di riferimento D1 per i clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione di cui al comma 24.1 del Testo integrato e' composta, tra l'altro, dalla componente CCA;
il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ipotizza che i distributori ricavino dai clienti domestici in bassa tensione l'ammontare che deriverebbe applicando loro la corrispondente componente tariffaria CCA a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica le tariffe D2 e D3 applicate effettivamente dalle imprese distributrici alle utenze domestiche in bassa tensione in luogo della tariffa di riferimento D1:
i. nel mese di gennaio 2004, prevedevano l'applicazione della componente PV di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01 e di una quota parte della componente \tau 3 delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo provvedimento;
ii. a partire dal mese di febbraio 2004, prevedono la componente CAD di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
Ritenuto che sia opportuno:
affidare alla Cassa la gestione operativa del regime di perequazione generale, secondo modalita' definite dall'Autorita';
integrare la tabella 23 dell'allegato 1 del Testo integrato, introducendo la tipologia di trasformatore AT/AT (150 kV/120-60 kV);
precisare la definizione di uso proprio del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;
ai fini del riconoscimento degli usi propri di distribuzione e di trasmissione, prevedere l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione di tenuta di un'anagrafica dei punti di prelievo connessi ad usi propri del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;
introdurre disposizioni transitorie per l'anno 2004 ai fini del riconoscimento delle energie destinate ad uso proprio della trasmissione, in attesa del completamento dell'anagrafica di cui al precedente alinea;
prevedere modalita' imposte per la determinazione dell'ammontare di perequazione nel caso di mancato invio da parte dell'impresa distributrice delle informazioni necessarie;
che le modalita' imposte di cui al precedente alinea evitino l'emergere di oneri impropri per la clientela finale;
estendere l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato al mese di gennaio 2004 e che, conseguentemente debba essere estesa a tale periodo anche l'applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi per la fornitura dell'energia elettrica a clienti domestici, per la sola quota parte a copertura del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).
 
Art. 2.
Modificazioni del Testo integrato
2.1. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della trasmissione» e' modificata come segue:
usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di trasmissione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attivita' commerciali legate al servizio di trasmissione.
2.2. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della distribuzione» e' modificata come segue:
usi propri della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attivita' commerciali legate al servizio di distribuzione. Non rientrano in tale ambito i consumi di energia elettrica connessi con l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
2.3. Dopo il comma 42.4 del Testo integrato sono aggiunti i seguenti commi:
42.5. La Cassa, attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1.
42.6. Ai fini di quanto previsto dal comma 42.5, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, fa pervenire alla Cassa, con le modalita' da questa definite in coerenza con le disposizioni della presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
42.7. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 42.6, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
42.8. La Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione.
42.9. Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
42.10. La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilita' dei conti UC1 ed UC3 non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilita' dei conti suddetti.
42.11. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 42.10, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.
42.12. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione.
42.13. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene sulla base di una specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice.
42.14. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni eventuale contestazione circa le modalita' di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla valutazione e decisione dell'Autorita'.
2.4. Al comma 44.1 dell'art. 44 del Testo integrato l'ultimo punto e' sostituito dal seguente:
q i^«prel», quantita', in ciascuna fascia oraria i, di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale, dai punti di interconnessione virtuale e da altre reti di distribuzione, corretta per le perdite.
2.5. La tabella 23 dell'allegato 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 23 allegata alla presente deliberazione (Allegato A).
 
Art. 3.
Disposizioni in materia
di perequazione per il mese di gennaio 2004
3.1. Le disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione n. 5/04, sono estese al mese di gennaio dell'anno 2004 ove compatibili con le disposizioni vigenti nel medesimo periodo.
3.2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 gennaio 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 48 del Testo integrato, l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera f), del Testo integrato e' pari a:

RDgen04=RACCA - REpv+quota tau 3

dove:
RDgen04 e' l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3;
RACCA rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della componente CCA della tariffa D1 di cui al comma 22.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo allegato A alla deliberazione n. 228/01, ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'art. 23 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, con riferimento ai prelievi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
RE rappresenta il livello dei ricavi effettivi ottenuto come somma dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione delle componenti PV delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, senza sconti o abbuoni, maggiorate di un valore pari a 2,22 centesimi di euro/kWh, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'art. 23 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, con riferimento ai prelievi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
4.1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa sottopone all'Autorita', per l'approvazione da parte del dirigente responsabile della Direzione tariffe, le modalita' di attuazione dello stesso.
4.2. Ciascuna impresa distributrice, sulla base delle autocertificazioni di cui al comma 42.12 del Testo integrato, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di trasmissione che contenga almeno le seguenti informazioni:
i) soggetto titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;
ii) ubicazione del punto di prelievo;
iii) numero di presa;
iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
v) tipologia di misuratore installato.
4.3. Ciascuna impresa distributrice, sulla base delle autocertificazioni di cui al comma 42.13 del Testo integrato, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di distribuzione che contenga almeno le seguenti informazioni:
i) soggetto titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;
ii) ubicazione del punto di prelievo;
iii) numero di presa;
iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
v) tipologia di misuratore installato.
4.4. L'anagrafica di cui ai commi 4.2 e 4.3, unitamente al dettaglio dei consumi associati a ciascun punto di prelievo in esso riportati, sono inviati alla Cassa entro il 31 luglio di ciascun anno con riferimento ai consumi dall'anno precedente, ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione.
4.5. Le disposizioni di cui al comma 42.12 del Testo integrato non si applicano ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione del regime di perequazione generale per l'anno 2004, l'impresa distributrice adempie alle disposizioni di cui al precedente comma 4.2 tramite specifica autocertificazione a firma del proprio legale rappresentate, ove vengono indicati i consumi relativi ad usi propri di trasmissione e un elenco dei relativi punti di prelievo.
4.6. Le disposizioni di cui al comma 42.13 del Testo integrato non si applicano ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione del regime di perequazione generale per l'anno 2004, l'impresa distributrice adempie alle disposizioni di cui al precedente comma 4.3 tramite specifica autocertificazione a firma del proprio legale rappresentate, ove vengono indicati i consumi relativi ad usi propri di distribuzione, anche in forma aggregata, precisandone le modalita' di calcolo.
4.7. Fino al 31 dicembre 2007 i consumi relativi ad usi propri della distribuzione possono essere determinati come quota parte dei consumi relativi ad un singolo punto di prelievo, previa dichiarazione dei criteri di ripartizione adottati. Salvo il caso di ripartizione convenzionale dei consumi per i punti di prelievo destinati a rifornire applicazioni relative all'esercizio congiunto delle attivita' commerciali connesse con il servizio di distribuzione ed il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, a partire dal 1° gennaio 2008 i consumi relativi ad usi propri della distribuzione sono riconosciuti ai fini della perequazione generale solo se misurati separatamente; di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione; di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita' l'allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento.
Milano, 20 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
Tabella 23
Costo unitario standard per componente relativo
alla trasformazione dell'energia elettrica
dal livello di alta al livello di media tensione (rk)

=====================================================================
Componente |Costo unitario standard (euro) ===================================================================== Trasformatori 220/MT (per MVA | installato) | 3.238,3139 --------------------------------------------------------------------- Trasformatori 150-130/MT (per MVA | installato) | 3.035,3304 --------------------------------------------------------------------- Trasformatori AT/AT 150/120-60 (per | MVA installato) | 3.035,3304 --------------------------------------------------------------------- Altri trasformatori AT/MT (per MVA | installato) | 3.726,4584
 
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