Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. 81
Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza nel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Partecipazioni in societa' operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas naturale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: (( "3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni )) di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 25 maggio 2001, n. 120, convertito dalla legge
20 luglio 2001, n. 301, (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2001,
n. 170), (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi
di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori
dei servizi pubblici), come modificato dalla presente
legge.
«Art. 1. - 1. Fino alla realizzazione all'interno
dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale
nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei
relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione
in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente
o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni
pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una
posizione dominante e non quotati in mercati finanziari
regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o
indirettamente o per interposta persona, anche mediante
un'offerta pubblica a termine o in via differita,
partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale
sociale di societa' operanti nei settori predetti, in via
diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il
trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori
previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
materia di energia elettrica, e decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 64, in materia di mercato interno del
gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma
2. Il limite complessivo del 2 per cento e' riferito al
singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per
tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita il controllo, le societa'
controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
le societa' collegate. Il limite riguarda altresi' i
soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite
controllate, collegate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi
relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad
accordi o patti parasociali.
2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1,
a partire dal momento del rilascio o del trasferimento
delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma
1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il
limite stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si
tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi.
Non possono essere altresi' esercitati i diritti di
acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di
Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e
dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto
2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno
Stato membro dell'Unione europea o dalle sue
amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato
nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti
Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme,
definito indirizzi e avviato le procedure per la
privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei
mercati finanziari regolamentati o altre procedure
equivalenti e siano state definite con il Governo italiano
intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato,
promuovendo l'effettivo esercizio delle liberta'
fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della
Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale.
4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
sentita, per i profili di competenza, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e
gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente,
il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo».
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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