Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005
Attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e' attribuito direttamente a persone fisiche ovvero a entita' residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato, a cui e' applicabile l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone: 1. Definizioni.
Ai fini del presente provvedimento il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, concernente l'attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' denominato nel seguito «decreto legislativo». 2. Soggetti tenuti alle comunicazioni.
2.1 Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo sono tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto:
a) le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, Poste italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato;
b) ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga interessi o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato di cui all'allegato B del predetto decreto legislativo;
c) le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
d) le entita', di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, che hanno esercitato l'opzione ai sensi del successivo comma 4, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
1) una persona giuridica;
2) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
3) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
e) le entita', di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo che non hanno esercitato l'opzione di cui al successivo comma 4 dello stesso decreto.
2.2 I soggetti, di cui al punto 2.1, effettuano le comunicazioni sia se agiscono come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi: i soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d), con riferimento al momento in cui pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo; i soggetti, di cui alla lettera e), con riferimento al momento stesso in cui l'entita' riceve un pagamento di interessi, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. 3. Oggetto delle comunicazioni.
3.1 Sono oggetto di comunicazione:
a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, il nome, il cognome, l'indirizzo e la residenza del beneficiario effettivo determinati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre alle informazioni di cui alla precedente lettera a), il codice fiscale, attribuito dallo Stato membro di residenza fiscale, o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto legislativo;
c) il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti, indicati al punto 2.1, che effettuano la comunicazione;
d) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
e) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, determinati nel seguente modo:
1) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
2) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e d) del decreto legislativo, l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
3) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, l'intero ammontare della distribuzione;
4) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
5) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entita', la denominazione, l'indirizzo dell'entita' medesima. 4. Modalita' e termini di comunicazione.
4.1 I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet.
4.2 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile.
4.3 Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto nell'allegato tecnico al presente provvedimento.
4.4 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 3 e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle specifiche riportate nell'allegato tecnico al presente provvedimento. 5. Ricevute.
5.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
5.2 Gli esiti, di cui al precedente punto 5.1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti.
5.3 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel secondo le modalita' descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
5.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Motivazioni.
La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
A tal fine, stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione all'autorita' competente del proprio Stato degli elementi informativi rilevati in occasione delle operazioni di pagamento di interessi.
L'art. 1 del predetto decreto legislativo individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore; l'art. 5 individua le informazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, mentre l'art. 6 attribuisce al direttore dell'Agenzia la definizione delle modalita' tecniche e dei termini per la comunicazione delle informazioni.
Sulla base delle predette definizioni, il presente provvedimento stabilisce le modalita', esclusivamente telematiche, e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative agli interessi, nonche' la struttura ed il formato dei dati contenuti nel file di trasmissione. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68; comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
c) disciplina normativa di riferimento:
direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;
decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 8 luglio 2005
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 41 a pag. 43 <----
 
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