Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e
dell'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.».
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative
comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo Statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6 CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.».
- La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
332 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
24 maggio 1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive
CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. l83.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
recante: «Attuazione delle direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1996, reca: «Disciplina dei metodi di
controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industriali.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre
1997, n. 503, reca: «Regolamento recante norme per
l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni
di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di
taluni rifiuti sanitari.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
5 febbraio 1998, reca: «Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio
2000, n. 124, reca: «Regolamento recante i valori limite di
emissione e le norme tecniche riguardanti le
caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti
di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti
pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 18, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in
GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno:
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia,
in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformita' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);
o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita' competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.



Note all'art. 2:
- L'art. 6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato
A, sezione 2, del citato decreto legislativo n. 22 del
1997, cosi' recitano:
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi.».
«Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione
del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
j) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
G, H ed I.».
«Allegato A
2 - Catalogo europeo dei rifiuti
Nota introduttiva
1. L'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE
definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente:
"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a),
stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura
di cui all'art. 18, prepari un elenco dei rifiuti che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale
elenco e' noto piu' comunemente come Catalogo europeo dei
rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi
destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco
armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto
oggetto di periodica revisione e, se necessario, di
modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in
tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso
soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle
disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi
l'art. 2, paragrafo 01, lettera b), di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di
riferimento con una terminologia comune per tutta la
Comunita' allo scopo di migliorare tutte le attivita'
connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il
Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di
statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del
Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla
gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei
progressi scientifici e tecnici, in conformita' della
procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo
deve sempre essere inserito nel contesto a cui si
riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione
dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'art. 1,
paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 33, del
citato decreto legislativo n. 22 del 1999:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) (Omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni».



 
Art. 3.
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei seguenti rifiuti:
1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata e' recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero;
6) rifiuti radioattivi;
7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.



Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle
premesse.



 
Art. 4.
Realizzazione ed esercizio di impianti
di incenerimento dei rifiuti
1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.



Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto».
«Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. - .
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE
n. L. 114, del 24 aprile 2001.



 
Art. 5.
Realizzazione ed esercizio
di impianti di coincenerimento
1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e' recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione:
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4,
8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.



Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.
- Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997,
vedi note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita):
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro
soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco
delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 95 del 1992:
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si
intende per:
a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto
improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in
particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei
sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per
macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti
nei filtri usati.
b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione
degli oli usati, nonche' il loro immagazzinamento o
deposito sul suolo o nel suolo.
c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire
la riutilizzazione degli oli usati attraverso la
rigenerazione e la combustione.
d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta
di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli
usati che comporti in particolare la separazione dei
contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi
contenuti in tali oli.
e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come
combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.
f) Raccolta: il complesso delle operazioni che
consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle
imprese di eliminazione degli oli.
2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per
gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati
di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di
cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto si
applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli
oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese
autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i
rifiuti».
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili».
Il regolamento (CEE) e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del
6 febbraio 1993.
L'allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93,
cosi' recita:
«Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della
Commissione 2000/532/CE modificata. I rifiuti
contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti
pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del
1997:
«Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attivita' di pubblico interesse ed e'
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente
decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformita' alle
disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di
programma, di soggetti pubblici e privati qualificati».
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note
all'art. 4.



 
Art. 6.
Coincenerimento di prodotti trasformati derivati
da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE
1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e' autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».



Note all'art. 6.
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
premesse.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998,
n. 148 reca:
«Regolamento recante approvazione del modello dei
registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
«Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale».
Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art.
4.



 
Art. 7.
Procedure di ricezione dei rifiuti
1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.
4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:
a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:
a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche' venga comunque garantito, mediante la previsione di eventuali prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del presente decreto.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs.
n. 22 del 1997:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulano deve rimanere presso
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registro
IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CEE) n. 259/93, vedi note
all'art. 5.



 
Art. 8.
Condizioni di esercizio degli impianti
di incenerimento e di coincenerimento
1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
 
Art. 9.
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.



Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.



 
Art. 10.
Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione
degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento
e di coincenerimento di rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I, paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.



Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.
- Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A,
del d.lgs. n. 152 del 1999, cosi' recitano:
«Art. 45 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare
dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove tra piu'
stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati,
l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli
consorziali e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo
periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da
impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e'
definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi
nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero al
comune se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita'
competente provvede entro novanta giorni dalla recezione
della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione e' valida per
quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della
scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve
essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine,
lo scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina
regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche
tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
medesima
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata
naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo
idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del
periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione
del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine
di garantire le capacita' autodepurative del corpo
ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello
scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali
dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le
ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli
scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, siano effettuati in conformita' alle disposizioni
del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal
presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente determina, in via provvisoria, la somma che il
richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilita' della domanda.
L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la
cui attivita' sia trasferita in altro luogo ovvero per
quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove
prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia
caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve
essere data comunicazione all'Autorita' competente, la
quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il
corpo recettore, puo' adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari».
«Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della
tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi
minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici
significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 6, da
garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in
funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate,
mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44,
misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il
31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»
come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di
qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato
1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui
all'Allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu'
cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal
31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di
qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare
ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi
obiettivi di qualita».
«Allegato 5
Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere
adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in
tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [1] e per
lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4, per lo
scarico sul suolo

1 |Arsenico ---------------------------------------------------------------------
2 |Cadmio ---------------------------------------------------------------------
3 |Cromo totale ---------------------------------------------------------------------
4 |Cromo esavalente ---------------------------------------------------------------------
5 |Mercurio ---------------------------------------------------------------------
6 |Nichel ---------------------------------------------------------------------
7 |Piombo ---------------------------------------------------------------------
8 |Rame ---------------------------------------------------------------------
9 |Selenio ---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco ---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli ---------------------------------------------------------------------
12 |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b) ---------------------------------------------------------------------
12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c) ---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici ---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati ---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati) ---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforati ---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno ---------------------------------------------------------------------
|Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia
|internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il
18 |potere cancerogeno

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche'
l'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 1999:
«3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo'
essere richiesto che le acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed
opportunamente trattate in impianti di depurazione per
particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici».
«Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono
o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo,
anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili.
2. - 3. (Omissis).
4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n.
36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ed in funzione del contenimento del consumo.».
5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino,
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
controlli degli effettivi emungimenti.».



 
Art. 11.
Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera
degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorita' competente puo' autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita' competente.
5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati nell'articolo 8:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell'allegato 2, paragrafo C, punto 1.
9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
d.P.R. n. 203 del 1988:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei
presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle
emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.».



 
Art. 12.
Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
 
Art. 13.
R e s i d u i
1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.



Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse.



 
Art. 14.
Obblighi di comunicazione
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima relazione e' trasmessa entro il 31 dicembre 2005.



Nota all'art. 14:
La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377
del 31 dicembre 1991.



 
Art. 15.
Informazione, accesso alle informazioni
e partecipazione del pubblico
1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente decreto.
4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorita' competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).



Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
«Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente
la liberta' di accesso alle informazioni in materia di
ambiente».
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.



 
Art. 16.
Condizioni anomale di funzionamento
1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
 
Art. 17.
Accessi e ispezioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
 
Art. 18.
S p e s e
1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi con disposizioni regionali.
2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9, comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
 
Art. 20.
Danno ambientale
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 51-bis del
citato d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica.
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, a smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente
dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con
gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei
censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla
Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la Regione puo' richiedere al
Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accertabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare.».
«51-bis (Bonifica dei siti). - 1. Chiunque cagiona
l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, e' punito con
la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non
provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui
all'art. 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a
due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire
centomilioni se l'inquinamento e' provocato da rifiuti
pericolosi. Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la
decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
e ripristino ambientale.».



 
Art. 21.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 dicembre 2005.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorita' competente provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione puo' chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti
informazioni: a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali;
b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;
c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli all'ambiente.
8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 dicembre 2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999, le parole: "25 parti per milione" sono sostituite dalle seguenti: "50 parti per milione".



Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse.
- Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
vedi note alle premesse.
- Per gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, vedi note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio
1999 n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Restano ferme le
disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonche' degli
impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 50 parti
per milione.
3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli allegati al presente decreto potranno essere
modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.".



 
Art. 22.
Procedura di modifica degli allegati
1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 23 <----
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 24 a pag. 28 <----
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 29 <----
 
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