Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino all'8 agosto 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 gennaio 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
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