Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», con decreto 12 maggio 2000, e' stata prorogata fino al 19 agosto 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo n. 60794;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in Milano, via Savare' n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
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