Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 18 agosto 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Freuit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 agosto 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
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