Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 giugno 2005
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 8 marzo 2005, n. 22;
Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 7 giugno 2005, n. 54, con la quale vengono apportate modifiche alla delibera di Giunta comunale dell'8 marzo 2005, n. 22;
Vista la nota della prefettura di Palermo n. 87018, Area IV Bls, in data 5 maggio 2005;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 maggio 2005, n. 226;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.
Dal 1° al 31 agosto 2005 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
 
Art. 2.
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse;
e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;
f) autoveicoli con targa estera sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
h) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana del comune di Ustica per l'anno 2005, limitatamente ad una sola autovettura e motociclo o ciclomotore per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'attivita' medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.
 
Art. 3.
Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto merci, sempreche' non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.
 
Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 21 giugno 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 117
 
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