Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 luglio 2005 |
Superamento della Tesoreria unica - Sperimentazione per gli enti che aderiscono al Siope dal 1° settembre 2005. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei comuni e tre universita' per i quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, recanti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del Siope per le regioni, gli enti locali e le Universita', in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Viste le note degli enti che hanno chiesto di essere ammessi alla sperimentazione per il superamento della tesoreria unica; Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, che dispone, in particolare, che alle universita' si applica, nel triennio 2005-2007, la normativa sul fabbisogno finanziario di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la nota n. 1833 del 2 novembre 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca chiede di modificare l'attuale sistema di erogazione del fondo di finanziamento ordinario anche a favore delle universita' ammesse alla sperimentazione con i decreti di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453 del 19 giugno 2003, per superare gli inconvenienti connessi con gli sfasamenti temporali della riscossione delle entrate proprie; Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente di estendere la sperimentazione nel corso del 2005; Vista la Convenzione del 31 marzo 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, e la Banca d'Italia che ha affidato la gestione dell'archivio Siope alla Banca d'Italia; Considerato che per avviare la sperimentazione si e' reso necessario preliminarmente adottare i decreti sulla codificazione per i 3 citati settori e che si rende altresi' necessario procedere alla preventiva verifica tecnica in ordine al collegamento da parte dei tesorieri/cassieri al Siope; Ritenuto che i tempi necessari all'avvio della sperimentazione precluderebbero la prevista possibilita' di ampliare la sperimentazione stessa ad altri enti diversi da quelli indicati dal richiamato articolo 1, comma 79, della legge 311 del 2004; Considerata l'opportunita' di ampliare la sperimentazione a tutti gli enti che ne abbiano fatto domanda e che abbiano superato la verifica tecnica di collegamento al Siope, al fine di disporre di un'ampia gamma di risultati che consenta di intervenire tempestivamente, ove necessario, sulle procedure delineate per il Siope per poterne assicurare l'avvio a regime dall'anno 2006; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo le indicazioni dei 3 gruppi di lavoro costituiti con la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 ed integrati con rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana; Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
Decreta:
Art. 1.
Enti ammessi alla sperimentazione
1. A decorrere dal l° settembre 2005 e' avviata la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Sono ammessi alla sperimentazione tutti gli enti che, alla data del presente decreto, hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali risulti positiva la verifica di cui al comma 4. 3. Gli enti che hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione sono indicati nell'allegato 1, distinti per area geografica e ordinati secondo l'ordine temporale di ricevimento della domanda da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 4. La verifica, da effettuare con il tesoriere/cassiere dell'ente di cui al comma 2, della possibilita' di collegarsi al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) e' eseguita dalla Banca d'Italia, seguendo l'ordine temporale di ricevimento delle domande di partecipazione alla sperimentazione, nell'ambito di ogni area geografica. Nel caso in cui il servizio di tesoreria/cassa sia espletato da piu' soggetti la verifica avviene con il soggetto gia' individuato dall'ente quale capofila. 5. Entro il 20 luglio 2005, ciascun ente di cui all'allegato 1, indica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA - e alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro - il proprio referente Siope, ed il suo sostituto, per l'attivita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 e il relativo indirizzo di posta elettronica. 6. L'esito positivo della verifica viene comunicato, anche tramite posta elettronica, entro il 31 luglio 2005, dalla Banca d'Italia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al referente dell'ente pubblico di cui al comma 5, nonche' al tesoriere/cassiere dell'ente. La comunicazione e' altresi' estesa al Ministero dell'interno, per gli enti locali, e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le universita'. 7. Entro la stessa data indicata al comma 6 la Banca d'Italia informa le tesorerie provinciali dello Stato interessate alla sperimentazione del Siope ai fini degli accreditamenti di cui ai successivi articoli. |
| Art. 2.
Modalita' applicative della sperimentazione
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione le entrate proprie degli enti ammessi alla sperimentazione non sono soggette al riversamento nei conti della tesoreria statale. 2. A decorrere dall'avvio della sperimentazione, l'importo complessivo delle somme che affluiscono giornalmente nelle contabilita' speciali di tesoreria unica, comprese le anticipazioni della tesoreria statale, e' prelevato direttamente dalle tesorerie provinciali dello Stato il giorno lavorativo successivo. A fronte di tale prelevamento le tesorerie, nello stesso giorno, emettono un ordine di trasferimento fondi da accreditare, mediante bonifico, nel conto dell'ente presso il tesoriere/cassiere. A tal fine il tesoriere/cassiere comunica alla tesoreria le coordinate IBAN del conto dell'ente. 3. A partire dal 1° settembre 2005, le somme che affluiscono mensilmente ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni ammesse alla sperimentazione, sono accreditate, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, mediante bonifico, nel conto della regione presso il tesoriere, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo. A tal fine il tesoriere comunica alla predetta Ragioneria le coordinate IBAN del conto della regione. 4. Le disponibilita' depositate presso il sistema bancario o postale - anche sotto forma di operazioni finanziarie - devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. A tal fine l'ente in sperimentazione e' tenuto a rendere disponibili sul conto del tesoriere/cassiere, sino a concorrenza dell'importo dei pagamenti di volta in volta disposto, le somme depositate anche presso istituti diversi dal tesorerie/cassiere. In caso di insufficienza di disponibilita' sul conto del tesoriere/cassiere, i tesorieri/cassieri degli enti in sperimentazione provvedono ai pagamenti disposti dall'ente secondo le modalita' di cui al vigente sistema di tesoreria mista disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, disponendo anticipazioni tecniche a valere sulle giacenze intestate all'ente in sperimentazione e depositate presso la tesoreria statale. L'utilizzo delle disponibilita' vincolate resta disciplinato secondo quanto disposto dalla vigente normativa e segue comunque il criterio del prioritario utilizzo. In caso di avvenuto utilizzo, prima del 1° settembre 2005, di somme vincolate da parte degli enti locali in applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la ricostituzione delle somme vincolate viene effettuata presso il tesoriere/cassiere con le prime entrate libere da vincoli. 5. Non rientrano fra le disponibilita' di cui al comma 4 soggette al criterio del prioritario utilizzo i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati e affetti da vincolo di destinazione, nonche' i titoli concernenti le partecipazioni a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali. 6. A decorrere dall'avvio della sperimentazione non si applicano le disposizioni sui limiti di giacenza di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2005 nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione. |
| Art. 3.
Modalita' particolari per le regioni
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria e' corrisposta al netto delle somme accreditate nello stesso mese a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e di compartecipazione all'IVA. Nel caso in cui le citate somme da accreditare mensilmente risultino superiori all'importo dell'anticipazione, l'eccedenza e' destinata al rimborso delle precedenti anticipazioni relative all'anno 2005. Il rimborso delle eventuali residue anticipazioni dell'anno di riferimento e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo dovute alle regioni. Analoga procedura si applica per gli anni successivi. 2. Per il primo mese di avvio della sperimentazione l'importo dell'anticipazione non e' soggetto ad alcuna riduzione. |
| Art. 4.
Modalita' particolari per gli enti locali
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione, i pagamenti del Ministero dell'interno a favore degli enti locali ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformita' delle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, recante le modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza. 2. I trasferimenti dovuti agli enti locali destinatari della sperimentazione, e relativi al periodo precedente l'avvio della sperimentazione stessa, sono erogati dal Ministero dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di cassa, seguendo l'ordine delle spettanze pregresse dovute. |
| Art. 5.
Modalita' particolari per le universita'
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione e per tutto l'anno 2005, i pagamenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita', a favore degli atenei di cui all'art. 1, sono effettuati su base bimestrale anticipata, parametrati sull'assegnazione di competenza dell'esercizio precedente e sulle somme corrisposte in conto residui nel corso del medesimo esercizio precedente, al netto dei pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione sulle rispettive contabilita' speciali della tesoreria unica. Nel mese di dicembre 2005 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di tutti i pagamenti statali a favore delle stesse universita' effettuati dall'avvio della sperimentazione, nonche' dei prelevamenti eseguiti dalle medesime universita' sui rispettivi conti di tesoreria statale prima dell'avvio della sperimentazione, provvede all'eventuale pagamento a conguaglio sul fondo di finanziamento ordinario e nei limiti del fabbisogno finanziario 2005 assegnato a ciascuna universita', ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i pagamenti effettuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, a favore delle universita' in sperimentazione di cui all'art. 1, nonche' di quelle indicate nei decreti di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453 del 19 giugno 2003, sono effettuati secondo le seguenti modalita': nel primo e nel secondo bimestre, con una quota anticipata ciascuna pari al 20 per cento dell'assegnazione di competenza dell'anno precedente e dei residui corrisposti nel medesimo anno; nei restanti 4 bimestri, con quote anticipate ciascuna pari al 15 per cento dell'assegnazione di competenza dell'anno precedente e dei residui corrisposti nel medesimo anno. Nel mese di dicembre il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di tutti i pagamenti statali effettuati nel corso dell'anno a favore della stessa universita' e dei prelevamenti effettuati sui conti di tesoreria di cui al successivo comma 3, provvede all'eventuale pagamento a conguaglio sul fondo di finanziamento ordinario e nei limiti del fabbisogno finanziario assegnato annualmente a ciascuna universita', ai sensi dell'art. 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. I prelevamenti dalle contabilita' speciali effettuati dalle universita' ammesse alla sperimentazione, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 4, concorrono alla definizione dell'utilizzo dell'obiettivo di fabbisogno annualmente assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle medesime universita'. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, tutti i pagamenti a favore delle universita' interessate dalla sperimentazione ai fini del monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. |
| Art. 6.
Valutazione degli effetti e durata della sperimentazione
1. Al fine di consentire la valutazione degli effetti del superamento della tesoreria unica, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, e i relativi tesorieri/cassieri applicano in forma sperimentale, a decorrere dall'avvio della sperimentazione, le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 riguardanti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni, gli enti locali e le universita'. I tesorieri/cassieri danno comunque corso agli ordinativi di pagamento che, emessi prima dell'avvio della sperimentazione, risultino privi di codifica. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla revoca dell'autorizzazione alla sperimentazione del superamento della tesoreria unica nei confronti degli enti che non applicano le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005. 3. Nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione continuano ad applicarsi le modalita' previste dal presente decreto fino a quando verra' sancito legislativamente il superamento della tesoreria unica. Ove i risultati della sperimentazione pongano in evidenza effetti non compatibili con le esigenze di contenimento del fabbisogno statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la cessazione della sperimentazione stessa. 4. Entro il 31 luglio 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Parlamento in merito ai risultati conseguiti con la sperimentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
| Allegato 1 ----> Vedere immagini da pag. 35 a pag. 36 <---- |
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