Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 maggio 2005, n. 138 |
Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-bis; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; Vista la legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, del 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»; Ritenuta la necessita' di disciplinare, ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, le modalita' di conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo forme e modalita' che assicurino la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di definire specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»; Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca scientifica; Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004 e del 24 gennaio 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Persone cui e' garantita la conservazione del posto di lavoro
1. Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza, e' garantita, la conservazione del posto di lavoro, secondo le modalita' previste dagli specifici ordinamenti o dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse. 2. Per i dipendenti privati, il posto di lavoro e' mantenuto con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto. 3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonche' gli atti ed effetti ad essi conseguenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». - Si riporta il testo vigente degli articoli 13, comma 8, e 17-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia): «Art. 13. - (Omissis). 8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.». «Art.17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2. 3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalita' di destinazione del denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilita'. 4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto dall'art. 13, coma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.». - La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza». - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario». - Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 9. - (Omissis). 5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.». «Art. 16. - (Omissis). 3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.».
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| Art. 2.
Persone ammesse al piano provvisorio di protezione
1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se dipendenti pubblici, collocati in aspettativa senza assegni o in un altro analogo istituto che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno del trasferimento dal luogo di residenza fino alla deliberazione della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. (Comma abrogato). 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attivita' di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo. 2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. 2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'. 2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito. 2-octies. I magistrati componenti della Commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione. 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. (Comma abrogato).».
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| Art. 3.
Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione
1. Ai soggetti indicati nell'articolo 1 che siano dipendenti pubblici e che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono trasferiti in comuni diversi da quelli di residenza e' assicurata la ricollocazione lavorativa presso sedi o uffici dell'Amministrazione o ente pubblico di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni o enti pubblici, individuati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati. 2. A tal fine, il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti, dopo aver acquisito il loro preventivo assenso e verificate le opportunita' esistenti, provvede ad attivare le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'Amministrazione, ovvero per la loro assegnazione in comando, o distacco, presso altre amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di settore. 3. Nei casi in cui non risulti possibile individuare una collocazione lavorativa per gli interessati nel territorio della provincia o regione in cui sono stati trasferiti, il Prefetto, qualora individui, d'intesa con altri Prefetti, anche di altre regioni, ai sensi del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza, una collocazione lavorativa in altra provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella localita' ritenuta opportuna. 4. Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti provvede all'attuazione delle speciali misure di protezione. 5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico e l'anzianita' contributiva di cui godevano alla data della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. 6. I testimoni di giustizia ammessi alle speciali misure di protezione hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attivita' lavorativa per esigenze connesse all'attuazione delle predette misure, ai versamenti degli oneri contributivi da parte dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza. |
| Art. 4.
Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 che ricoprivano, alla data della proposta, posti di lavoro nel settore privato, e che non possono prestare attivita' lavorativa per motivi di sicurezza, viene mantenuto il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto. 2. Se l'azienda dispone di sedi, anche in provincie o regioni diverse da quella in cui sono attuate le speciali misure di protezione, gli interessati possono essere trasferiti, con il loro assenso, presso di esse, se sia possibile la continuazione delle prestazioni lavorative e fatte salve le esigenze di sicurezza. Ai relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro, l'Autorita' competente per l'attuazione delle speciali misure. In caso di trasferimento in altra provincia, le speciali misure di protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima. 3. L'Autorita' competente all'attuazione delle speciali misure di protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli Enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su istanza documentata degli interessati. |
| Art. 5.
Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione
1. I dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione, ad eccezione dei testimoni di giustizia di cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in altro analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti. 2. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere al Servizio Centrale di Protezione, successivamente alla comunicazione del provvedimento di ammissione al programma, l'attivazione della procedura per la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se cio' non sia possibile, il distacco o comando presso altra amministrazione o ente pubblico, d'intesa con questi ultimi secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, la sede lavorativa presso cui trasferire gli interessati. A tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, nonche' le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento e' comunque disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Agli interessati e' garantito il mantenimento del livello retributivo goduto alla data del collocamento in aspettativa o in analogo istituto aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonche' il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianita' di servizio. 5. Nel caso di impossibilita' di ricollocazione per mancanza di posti vacanti nella qualifica, i dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione possono essere collocati in comando o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti nazionali di lavoro. 6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento dalla sede di servizio, o il transito nei ruoli di altra amministrazione o ente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilita', e individua, ove non si sia gia' provveduto, l'amministrazione o l'ente di assegnazione, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
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| Art. 6.
Dipendenti pubblici ammessi al programma speciale di protezione in qualita' di testimoni
1. A partire dalla data del provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, i testimoni dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 2. Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in localita' diversa da quella in cui risiedevano originariamente, il Servizio Centrale di Protezione provvede, previa valutazione dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il trasferimento della sede di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore. Gli interessati mantengono il livello retributivo di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonche' il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianita' di servizio e, ove possibile, le medesime mansioni. 3. L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il periodo in cui presta attivita' lavorativa nella nuova sede, a decorrere dalla data in cui si e' perfezionato il suo trasferimento ad altra sede di servizio o il suo comando o distacco presso altra amministrazione.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo vigente dell'art. 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 6-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: (Omissis); d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; (Omissis).».
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| Art. 7.
Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione
1. Ai dipendenti privati ammessi al programma speciale di protezione e' mantenuto il posto di lavoro con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto. 2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di ammissione al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza. 3. Nella determinazione delle misure di protezione, il Servizio Centrale di Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione lavorativa di cui al precedente comma. 4. Il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su istanza documentata degli interessati. |
| Art. 8.
Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa
1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni. |
| Art. 9.
Tutela dei minori nei cui confronti e' stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione
1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti e' stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono affidate a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, la Commissione centrale provvede a darne tempestiva informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito e' il luogo dell'ultima residenza del minore. 2. Se la competenza ad assumere provvedimenti che riguardano il minore appartiene ad un tribunale diverso, l'ufficio del pubblico ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio presso il tribunale competente. |
| Art. 10.
Assistenza psicologica ai minori sottoposti a speciali misure di protezione
1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio. 2. La richiesta di assistenza puo' provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorita' giudiziaria. 3. Le localita' nelle quali devono essere trasferiti i nuclei familiari, i cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione ovvero al programma speciale, sono individuate tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare. |
| Art. 11.
Posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione
1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del programma speciale di protezione provvedono, tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e con il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela. 2. Il Servizio Centrale di Protezione stabilisce le necessarie intese con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affinche' i minori sottoposti a speciale programma di protezione possano frequentare i corsi di studio con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identita'. 3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalita' di copertura, tramite accordi tra il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per finalita' di reinserimento sociale e lavorativo. |
| Art. 12.
Accesso delle persone ammesse alle speciali misure di protezione a corsi di formazione professionale
1. Nell'ambito dell'istruzione professionale, le Autorita' che attuano le speciali misure ed il programma speciale di protezione provvedono, tramite intese con gli enti pubblici competenti, ad incentivare l'accesso delle persone incluse nelle misure stesse a corsi di formazione e specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo. 2. Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed in possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, il Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita' di iscrizione ai corsi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza. 3. Con analoghe intese, si provvede alla conversione con le vere generalita' degli attestati conseguiti al termine dei corsi, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.».
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| Art. 13.
Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni
1. Le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti normativi di loro competenza ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e nel presente regolamento. |
| Art. 14.
Oneri finanziari
1. L'applicazione del presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 maggio 2005
Il Ministro dell'interno: Pisanu
Il Ministro della giustizia: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 327 |
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