Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 luglio 2005 |
Modalita' di corresponsione dei compensi di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Visto, in particolare, il comma 3-ter dell'art. 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inserito dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel che non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il medesimo comma 3-ter del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 il quale prevede che le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il parere dell'Agenzia delle entrate espresso con nota prot. 113403/2005 del 6 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di corresponsione dei compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
1. I compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono corrisposti ai soggetti, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dello stesso art. 3, per ciascuna dichiarazione annuale elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 del medesimo art. 3. 2. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione delle dichiarazioni, comunica tramite il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso di cui al comma 1 e il relativo ammontare complessivo. 3. I soggetti interessati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emettono la fattura nei confronti dell'Agenzia delle entrate, trasmettendola tramite il servizio Entratel, per l'importo comunicato dalla stessa, specificando i dati necessari per il pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute da operare. 4. La corresponsione del compenso e' effettuata solo se l'ammontare complessivo indicato nella comunicazione di cui al comma 2 e' non inferiore a 20 euro. Se detto ammontare complessivo risulta inferiore al limite di 20 euro, l'Agenzia delle entrate lo cumula agli ammontari complessivi delle successive comunicazioni ed i soggetti interessati emettono la fattura entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione che ha comportato il superamento del medesimo limite di 20 euro. 5. L'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo al termine di cui ai commi 3 e 4, effettua il pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati, utilizzando i fondi messi a disposizione sul capitolo 3890. |
| Art. 2.
Disposizione transitoria
1. Per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 1 avviene entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2005 Il capo del Dipartimento: Ciocca |
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