Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005 |
Assegnazione alla regione Piemonte di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Piemonte la complessiva somma di euro 580.317,00; Viste le note prot. n. 2128/25.11 del 17 gennaio 2004, prot. n. 11382/25.11 del 3 marzo 2005 e prot. n. 12376/25.11 del 9 marzo 2005, con le quali la regione Piemonte ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) della predetta ordinanza n. 3362/2004; Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche, per un importo complessivo pari ad euro 580.317,00; Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. 1. A valere sulla quota di competenza della regione Piemonte di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 e' assegnato alla regione medesima il complessivo finanziamento di euro 580.317,00, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione. Roma, 6 giugno 2005 Il Presidente: Berlusconi |
| Allegato 1 Regione Piemonte
PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE (Ord. 3362/2004 - Art. 1., comma 4., lettera A)
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