Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 31 gennaio 2003 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Abogado» conseguito in Argentina dalla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;
Vista l'istanza di riesame della sig.ra Zilberberg pervenuta a gennaio 2005, alla luce della nuova documentazione pervenuta;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;
Ritenuto che, la formazione accademica e professionale della richiedente non sia comunque completa al fine dell'iscrizione dell'albo degli avvocati, per cui appare necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Pisa in data 27 giugno 2004 con validita' fino al 26 giugno 2006, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.
 
Art. 3.
Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 4.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 5.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 luglio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avnuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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