Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 luglio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Baumgartner Gerhard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Baumgartner Gerhard, nato a Innsbruck (Austria) il 14 aprile 1952, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo austriaco «Baumeistergewerbe» conseguito nel marzo 1984, per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo di studio «Reifeprufungszeugnis der Hoheren Abteilung fur Hochbau» conseguito presso l'Istituto tecnico superiore federale di insegnamento e ricerca di Innsbruck nel 1977; Preso atto inoltre che ha documentato il possesso di esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 28 aprile 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» con l'applicazione di misure compensative; Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Baumgartner Gerhard, nato a Innsbruck (Austria) il 14 aprile 1952, cittadino austriaco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della professione. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Estimo, 2) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, 3) Deontologia professionale. Roma, 8 luglio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: vertera' sulla materia individuata nel punto 1) del precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e tre le materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' del professionista tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un perito industriale o perito industriale laureato, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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