Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 luglio 2005 |
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 7 maggio 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/20/CE del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti chlorprofam dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2005, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam riportati in allegato; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva chlorprofam, sono revocate a far data dal 1° agosto 2005, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 maggio 2004. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI CHLORPROFAM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 2004.
===================================================================== Prodotto |N. reg.|Data reg.| Impresa ===================================================================== CP 40 |002159 |08-05-76 | Isagro Italia S.r.l. --------------------------------------------------------------------- | | | Gamma International Germitan-Antigerm |005116 |29-11-82 |S.r.l. --------------------------------------------------------------------- Germitan |005695 |12-01-84 | Kallant S.p.a. --------------------------------------------------------------------- No Sprout |010934 |17-05-01 | Sepran S.a.s. --------------------------------------------------------------------- Antigermoglio per patate|012454 |28-12-04 | Suncini S.r.l. |
|
|
|