Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 maggio 2005
Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante la nomina del Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi e' stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. prof. Domenico Di Virgilio e' stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il prof. Domenico Zinzi e' stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.
2. Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
 
Art. 2.
1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
profilassi internazionale;
livelli essenziali di assistenza: monitoraggio sull'attuazione degli stessi e dei principi etici di sistema; manutenzione del sistema;
formazione del personale ministeriale, ivi compreso il personale sanitario, infermieristico e tecnico a rapporto convenzionale con il Ministero, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita', compresa quella dipartimentale;
attivita' di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;
rapporti con il CONI per le problematiche relative alla medicina dello sport;
sanita' pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori:
procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne, anche mediante il coordinamento dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari adempimenti CE;
additivi, aromi, imballaggi, contaminanti, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;
rapporti con le regioni; verifica di conformita' nell'applicazione della normativa ed attivita' ispettive;
sanita' animale e farmaco veterinario; anagrafe del bestiame;
tutela del benessere animale; alimentazione animale; riproduzione animale, fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;
prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici; alimenti di origine vegetale; igiene dei prodotti di origine animale;
prodotti fitosanitari;
pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante; supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo;
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
professioni sanitarie relativamente all'area odontoiatri, farmacisti veterinari e infermieri, nonche' agli altri profili sanitari individuati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni;
funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' dipendenti da cause di servizio, nonche' nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
salute mentale.
 
Art. 3.
1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
professioni sanitarie con lauree specialistiche relativamente all'area dei medici, chimici, biologi, fisici e psicologi;
commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
problemi di bioetica in materia sanitaria;
supporto al Ministro nelle attivita' di rappresentanza presso le istituzioni nazionali ed internazionali (attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' - (OMS); attivita' sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni Unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato di Governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale);
dispositivi medici;
prevenzione sanitaria limitatamente al seguente settore:
sanita' penitenziaria;
analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; strutture delle aziende UU.SS.LL. per la prevenzione; generi attuativi locali, determinanti di salute.
 
Art. 4.
1. Al Sottosegretario di Stato on. prof. Domenico Di Virgilio e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
partecipazione alle attivita' sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;
attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attivita', inventario degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri;
prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori:
promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali ed alle fasce di eta' piu' vulnerabili, integrazione socio-sanitaria, disabilita' e riabilitazione, invalidita' civile;
promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS;
promozione della salute anche nei settori materno-infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
iniziative per l'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria.
 
Art. 5.
1. Al Sottosegretario di Stato prof. Domenico Zinzi e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani;
interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;
provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario;
coordinamento degli uffici di sanita' marittima ed aerea;
incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile;
monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;
rapporti tra Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con riferimento alle relazioni funzionali del Ministero della salute con le universita';
verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni;
biocidi, prodotti cosmetici e della disinfestazione;
rapporti con gli ospedali italiani nel mondo;
produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
tutela della salute dai rischi derivanti dall'inquinamento ambientale;
caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori: industrie insalubri e ad alto rischio; sostanze e preparati chimici;
prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori: interventi sanitari in caso di emergenze internazionali.
 
Art. 6.
1. Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a se' avocati o direttamente compiuti.
2. Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.
 
Art. 7.
1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai lavori parlamentari, nonche' a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, ed alle Conferenze: Unificata, Stato-regioni e Stato-citta' e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334
 
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