Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 luglio 2005
Revoca della concessione n. 144/T1/04, dell'11 maggio 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Vista la convenzione di concessione n. 144/T1/04, stipulata in data 11 maggio 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Bingo Re S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Roma, via Veturia n. 18/26;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»;
Visto l'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di Euro 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.» stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;
Vista la lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, notificata in data 21 marzo 2005 al delegato della «Bingo Re S.r.l.», giusta procura al ritiro di documenti del 17 marzo 2005, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato che:
e' da ritenere che la «Bingo Re S.r.l.» non abbia iniziato l'attivita' nella sala-Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione, non avendo trasmesso dati di gioco al centro di controllo, non avendo dato riscontro alle numerose richieste di urgenti comunicazioni e giustificazioni al riguardo e non avendo mai acquistato cartelle per il gioco del Bingo presso il competente ispettorato compartimentale;
tale comportamento si configura come interruzione non autorizzata dell'attivita', sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione;
Considerato che, anche a seguito del ricevimento della sopraindicata lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che e' stato dato avvio ai procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 e di escussione della cauzione prestata a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione stessa, la «Bingo Re S.r.l.» non ha ripreso l'attivita' nella sala Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 ha scadenza in data 21 marzo 2008 e che la «Bingo Re S.r.l.» non esercita l'attivita' dall'11 maggio 2004;
Considerato che il danno derivante dal comportamento della «Bingo Re S.r.l.» e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dall'11 maggio 2004 al 21 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;
Considerato che in un solo anno, l'attivita' di una sala-Bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre Euro 1.000.000, essendo le entrate erariali complessive superiori a Euro 350.000.000 su base annua e le sale-Bingo attive circa trecento, si rende escutibile, a parziale risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di Euro 516.457,00 della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 144/T1/04 stipulata in data 11 maggio 2004, per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, dell'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di Euro 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» costituente cauzione a garanzia degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 6 luglio 2005
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone