Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 luglio 2005
Autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 16 giugno 2005 dal laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», ubicato in Genova, via V. Rubattino n. 6, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema di qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», ubicato in Genova, via V. Rubattino n. 6, nella persona del responsabile dott. Giorgio Forino, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato =====================================================================
Denominazione della prova | Norma/metodo =====================================================================
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. Xa,
|Reg CEE 1429/1992, 26 maggio 1992,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 150, Acidi grassi trans isomeri |2 giugno 1992, p.to 6 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Acidita' |248, 5 settembre 1991, All. II ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. XIX
|Reg CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 128, Alcoli alifatici |15 maggio 2002 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. IX
|Reg. CEE 183/1993, 29 gennaio Analisi spettrofotometrica |1993, Gazzetta Ufficiale L 22, nell'ultravioletto |31 gennaio 1993 --------------------------------------------------------------------- Cere |NGD C80-2002 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Eritrodiolo e uvaolo |248, 5 settembre 1991, All. VI ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 128,
|15 maggio 2002, All. XB + Reg. CEE
|2568/1991, 11 luglio 1991,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 248,
|5 settembre 1991, XA, Reg. CEE
|1429/1992, 26 maggio 1992,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 150, Esteri metilici degli acidi grassi|2 giugno 1992 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Numero di perossidi |248, 5 settembre 1991, All. III ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. V Reg.
|CEE 183/1993, 29 gennaio 1993,
|Gazzetta Ufficiale L 22, Steroidi |31 gennaio 1993 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991 All. XVII
|Reg. CE 656/95, 28 marzo 1995,
|Gazzetta Ufficiale L 069, 29 marzo Stigmastadieni |1995 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. XVIII
|Reg. CE 2472/1997, 11 dicembre
|1997, Gazzetta Ufficiale L 341,
|12 dicembre 1997 Reg. CE 282/1998,
|3 febbraio 1998, Gazzetta Triacilgliceroli con ECN 42 |Ufficiale L 28, 4 febbraio 1998 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
|1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
|248, 5 settembre 1991, All. XII
|Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
|Gazzetta Ufficiale CEE L 128, Valutazione organolettica |15 maggio 2002
 
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