Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 luglio 2005
Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di ontosofia psicosomatica», ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di ontosofia psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bari, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione, udito il rappresentante legale nella riunione del 27 maggio 2005, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'istituto non ha presentato elementi nuovi motivati e documentati rispetto alla precedente istanza per la quale nella seduta del 6 luglio era stato espresso un parere negativo;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non sia ammissibile ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 509/1998;

Decreta:

Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di ontosofia psicosomatica» con sede a Bari in via Umberto Giordano n. 22/A per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, non e' ammissibile, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2005
Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi
 
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