Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 luglio 2005
Riconoscimento dell'organismo Rina S.p.a., in Genova, a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 2004, supplemento ordinario, di attuazione della direttiva 2001/16/CE;
Visto l'ordine di servizio n. 39 D.T.T del 21 febbraio 2005 con il quale il gruppo di lavoro gia' costituito per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e' stato incaricato di seguire anche le procedure di attuazione del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista l'istanza presentata dall'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, del 30 dicembre 2004, acquisita in data 7 gennaio 2005 agli atti della Direzione generale del trasporto ferroviario, con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ferroviaria convenzionale nonche' la procedura di verifica CE, con riferimento ai sottosistemi:
infrastrutture;
energia;
controllo - comando e segnalamento;
esercizio e gestione del traffico;
materiale rotabile;
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;
Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo «Rina S.p.a.» con sede in Genova ha altresi' dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta societa' nonche' la conformita' della documentazione stessa ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo;
Tenuto conto che nel corso della visite ispettive, previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, effettuate presso la sede della societa' nonche' presso i laboratori, sia quelli di proprieta' che quelli convenzionati, e' stata riscontrata la conformita' dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, di attuazione della direttiva europea 2001/16/CE;
Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attivita' ispettive svolte da parte del menzionato gruppo di lavoro acquisita agli atti della Direzione generale del trasporto ferroviario con prot. 1082 del 22 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.
1. L'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, e' riconosciuto idoneo, in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
infrastrutture;
energia;
controllo - comando e segnalamento;
esercizio e gestione del traffico;
materiale rotabile;
manutenzione;
applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
 
Art. 2.
1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e per i trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 3.
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte di Rina S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti ovvero del venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 
Art. 4.
1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il Capo dipartimento: Fumero
 
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