Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 6 luglio 2005
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Toscana

Determina:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 22 giugno 2005.
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale del territorio per la Toscana e' chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Massa Carrara per il giorno 22 giugno 2005.

Motivazioni.
L'adesione dei lavoratori allo sciopero generale regionale del 22 giugno 2005 ha comportato la chiusura dell'ufficio, con la riapertura dei servizi in data 23 giugno. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara n. 3566 in data 23 giugno 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; il suddetto sciopero puo' essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.
La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.
Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.
Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.
Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.
Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 6 luglio 2005
Il direttore f.f.: Pace
 
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