IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona; Vista la decisione della Commissione europea del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308/27 del 25 novembre 2003) con la quale si e' ritenuto che il Baliato di Guernsey garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva; Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorita' anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45; Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b); Ritenuto che le norme vigenti nel Baliato di Guernsey relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono diverse garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b); Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; Vista la deliberazione preliminare adottata dal Garante il 15 aprile 2004; Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; Vista la documentazione d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto cio' premesso il Garante:
1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Guernsey, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE e in conformita' alla decisione medesima. 2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento. 3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 2004
Il Presidente Rodota'
Il relatore Paissan
Il segretario generale Buttarelli |