Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 maggio 2005 |
Modifica del decreto 23 aprile 2003, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto 1'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2003, registro n. 4, foglio n. 121, che determina, nel rispetto delle finalita' stabilite dalla legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini e i criteri di attribuzione delle risorse stabilite ai commi 10 e 12 lettera b) del citato art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto interministeriale del 23 aprile 2003 che stabiliscono il termine per l'utilizzo delle risorse, le quote percentuali annue relative alle spese di gestione ed i termini per la presentazione delle relazioni rendicontuali; Considerata l'esigenza di prorogare i termini stabiliti dai succitati articoli 2, 3 e 4, al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse gia' ripartite tra i fondi interprofessionali per la formazione continua attraverso i decreti direttoriali emanati dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori; Decreta:
Articolo unico
1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, di cui alle premesse e' cosi' sostituito: «Il termine per l'utilizzo delle risorse e' stabilito in mesi 36 a decorrere dalla data delle erogazioni». 2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003 e' cosi' sostituito: «Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi tre anni di attivita', la quota annua del 6% per il quarto ed il quinto anno e del 4% a decorrere dal sesto anno». 3. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 aprile 2003 e' sostituito dal seguente: «I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di 38 mesi dalla data di erogazione». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335 |
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