Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PISA |
DECRETO RETTORALE 27 giugno 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione n. 37 del 1° febbraio 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha formulato la proposta di modifiche dell'art. 37.8 dello statuto di Ateneo; Vista la deliberazione n. 130 dell'8 febbraio 2005 con la quale il senato accademico ha approvato le modifiche all'articolo di cui sopra rinviando altresi', per cio' che concerne la composizione del collegio dei revisori dei conti, l'applicazione al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1408 del 18 aprile 2005, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in relazione alle modifiche di statuto di cui trattasi; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in parola; Decreta: Art. 1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. l196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche. |
| Art. 2. Il testo dell'art. 37.8 e' riformulato come segue: «Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi, di cui uno scelto tra i dirigenti, in servizio o in quiescenza, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina i membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il collegio e' integrato, a norma della legge 21 febbraio 2003, n. 27, con un membro aggiunto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il rettore nomina inoltre, con le medesime modalita', due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili,che subentrano agli effettivi in caso di assenza o impedimento. Il collegio resta in carica tre anni. Ai suoi componenti e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennita' e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, assicurando, in conformita' ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita». |
| Art. 3. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quinidici giorni dopo la sua emanazione ad eccezione della modifica concernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti, la quale trovera' applicazione al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori. 2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel Bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo. Pisa, 27 giugno 2005 Il rettore: Pasquali |
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