Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005
Definizione delle modalita' tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:

1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

1.1. La trasmissione telematica dei dati relativi all'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall'art. 1, comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere effettuata esclusivamente dalle imprese di grande distribuzione commerciale i cui punti vendita hanno le caratteristiche indicate nell'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004, fermo restando l'obbligo di certificazione dei corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai limiti previsti dal medesimo comma 430.
1.2. La trasmissione avviene, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformita' alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalita' di cui al successivo punto 2. Essa va effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
1.3. L'esercizio della facolta' di cui al punto 1.1, comporta l'obbligo di adottare le modalita' di trasmissione previste dal presente atto per un intero periodo d'imposta. Qualora la facolta' sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione sono comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta e' stata operata.
2. Modalita' di trasmissione dei dati.

2.1. Le imprese che esercitano la facolta' di cui al punto 1.1, utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti da esse possedute per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.2. Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di cui al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
2.3. La trasmissione telematica dei dati e' effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
2.4. I file contenenti i dati di cui al punto 1 da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensione non superiore a 3 Megabyte.
3. Ricevute.

3.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1, si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 3.4.
3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
3.4. La ricevuta di cui al punto 3.2 non e' rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 2.2.
3.5. Le circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale e' tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
4. Tempistica di trasmissione dei dati.

4.1. La trasmissione di cui al punto 2 riguarda tutti i dati relativi ad una settimana (intesa dal lunedi' alla domenica, con la sola eccezione per il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare) ed e' effettuata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della settimana di riferimento.
I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi contestualmente agli altri dati relativi alla settimana in cui le stesse risultano emesse.
4.2. E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purche' esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni.

L'art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), ha previsto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilita' di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita.
Il successivo comma 431 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalita' e dei termini per la trasmissione telematica.
Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Con il presente provvedimento si e', dunque, data attuazione alla delega contenuta nel richiamato com-ma 431, specificando le modalita' ed i termini per la trasmissione telematica.
In particolare, possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, aventi punti vendita con le caratteristiche individuate dall'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004.
La trasmissione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere effettuata, con cadenza settimanale, per ciascun punto vendita, anche per i punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi, e deve evidenziare partitamente i dati richiesti per ciascuna giornata, anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.
Qualora il soggetto decida di avvalersi della trasmissione telematica, comunica la propria scelta effettuando l'invio dei soli dati relativi all'adesione.
La scelta e' vincolante per un intero periodo d'imposta. Se la scelta interviene nel corso del periodo d'imposta, dovranno essere necessariamente trasmessi anche i dati afferenti ai corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.
La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet; il contribuente ha facolta' di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui e' completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
Il provvedimento specifica i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto la stessa sara' comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale e' tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.
Quanto alla tempistica, il provvedimento stabilisce che i dati da inviare siano aggregati per settimana (dal lunedi' alla domenica) ed inviati entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva, con la sola eccezione per i dati concernenti il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente.
Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire un file in precedenza inviato, la sostituzione sara' possibile entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, previo annullamento del file in precedenza inviato.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b); art. 6);
b) Disposizioni relative a particolari modalita' di certificazione dei corrispettivi, alla configurazione dell'impresa di grande distribuzione commerciale e all'intermediazione.
art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
art. 4, comma 1, lettera e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
art. 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
decreto 31 luglio 1998;
Roma, 8 luglio 2005
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 30 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone