IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona; Vista la decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004, n. 2004/411/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 151/50 del 30 aprile 2004), come rettificata nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 208/47 del 10 giugno 2004, con la quale si e' ritenuto che l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva; Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorita' anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45; Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b); Ritenuto che le norme vigenti nell'Isola di Man relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b); Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; Vista la documentazione d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; Tutto cio' premesso il garante:
1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso l'Isola di Man, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004 n. 2004/411/CE e in conformita' alla decisione medesima. 2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento. 3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2005 Il presidente Pizzetti
Il relatore Chiaravalloti
Il segretario generale Buttarelli |