Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 9 giugno 2005
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi terzi in conformita' alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/925/CE. (Deliberazione n. 12).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo anche che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;
Visto il paragrafo 4 del medesimo art. 26 relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;
Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE, ha individuato un primo insieme di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 385/74 del 29 dicembre 2004) che modifica la citata decisione della Commissione n. 2001/497/CE introducendo un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che secondo la Commissione costituiscono anch'esse garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;
Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuale dalla medesima Autorita' anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuale con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
Vista la deliberazione n. 35 del 10 ottobre 2001, con la quale questa Autorita' ha autorizzato il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in conformita' alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/CE, ora denominato «Insieme I» ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione n. 2004/915/CE;
Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'«Insieme II» dell'allegato alla decisione n. 2004/915/CE, su cui si e' espressa la Commissione, prevedono alcune garanzie per i diritti dell'interessato da ritenere adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera b);
Rilevato che la decisione della Commissione riguarda unicamente l'adeguatezza della tutela dei dati garantita dall'uso delle clausole contrattuali tipo in caso di trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Comunita' (soggetto esportatore) ad un diverso titolare del trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;
Rilevato che i soggetti che intendono utilizzare le clausole contrattuali tipo possono optare per uno degli insiemi di clausole - I o II - contenuti nell'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/CE, cosi' come modificato dall'art. 1 della decisione n. 2004/915/CE;
Considerato che i soggetti che utilizzano le citate clausole non possono modificarle, ne' combinare singole clausole, ne' gli insiemi citati;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alle clausole contrattuali tipo di cui all'«Insieme II», disponendo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
Ritenuta la necessita' di formulare alcune prescrizioni inerenti alle informazioni da fornire a questa Autorita' in relazione ai compiti ad essa affidati e richiamati dalla citata decisione della Commissione, nei limiti necessari per la prima fase di applicazione del presente provvedimento e nei termini di cui al seguente dispositivo;
Ritenuto di dover riservare la scelta del Garante di svolgere o meno, caso per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola V, lettera b), della decisione n. 2004/915/CE;
Riservata la specificazione di ulteriori criteri e modalita' in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravallotti;
Tutto cio' premesso il Garante:
1) Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza, con effetto dal 1° aprile 2005, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati in conformita' alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione;
2) Dispone che:
a) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo su sua richiesta (clausola I, lettera e), e art. 157 del codice);
b) deve essere comunicata al Garante la scelta che e' stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorita' giudiziaria (clausola V, e art. 157 del codice);
3) Si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento in conformita' al codice in materia di protezione dei dati personali ed alla normativa comunitaria (art. 4 della decisione della Commissione n. 2001/497/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 2, della decisione n. 2004/915/CE);
4) Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2005
Il Presidente
Pizzetti
Il relatore
Chiaravalloti
Il segretario generale
Buttarelli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 54 a pag. 64 <----
 
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