Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 14 luglio 2005
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense «Cbp» del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security). (Deliberazione n. 18).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del doti. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004 n. 2004/535/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 235/11 del 6 luglio 2004) con la quale si e' ritenuto che l'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, «Cbp») del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security) e' in grado di offrire un livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei (Passenger Name Record, «Pnr») trasmessi dalla Comunita' per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, in conformita' alla «Dichiarazione d'impegno del Ministero per la sicurezza interna (Department for Homeland Security) - Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Cbp) dell'11 maggio 2004» («Dichiarazione d'impegno») che figura in allegato alla medesima decisione;
Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 17 maggio 2004 n. 2004/496/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 183/83 del 20 maggio 2004) relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, «Pnr») da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del Ministero per la sicurezza interna degli Stati Uniti;
Visto il conseguente accordo firmato a Washington il 28 maggio 2004, che prevede che: a) il Cbp puo' accedere elettronicamente ai dati Pnr provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi di prenotazione») dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea, in conformita' alla decisione, per il periodo in cui la decisione e' applicabile e finche' non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei; b) ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati Pnr contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal Cbp ai sensi della normativa statunitense, in conformita' alla decisione, per il periodo in cui la decisione e' applicabile;
Considerato che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;
Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorita' anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
Considerato che, secondo la valutazione svolta dalla Commissione europea, i criteri utilizzati dal Cbp per trattare i dati Pnr dei passeggeri, in base alla legislazione statunitense e alla Dichiarazione d'impegno del Cbp, includono i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche;
Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Tutto cio' premesso il Garante:
1) Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza il trasferimento fuori dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, «Cbp») del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security), da parte dei vettori aerei che assicurano il trasporto di passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti, dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri («Pnr») nella misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei relativi sistemi informatici di prenotazione, sulla base dei presupposti e in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004, n. 2004/535/CE ed alla Dichiarazione di impegno ivi allegata e con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione medesima;
2) Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3) Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il Presidente
Pizzetti
Il relatore
Chiaravalloti
Il segretario generale
Buttarelli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 67 a pag. 78 <----
 
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