Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 17 agosto 2005;
Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;
Considerato che, poiche' il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volonta' dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovra' operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 agosto 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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