Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 luglio 2005 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Provolone del Monaco», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, con sede in Vico Equense (Napoli), via D. Caccioppoli n. 25, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Provolone del Monaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 62475 del 19 maggio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Provolone del Monaco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Provolone del Monaco», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 62475 del 19 maggio 2005 sopra citata; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Provolone del Monaco». |
| Art. 2. La denominazione «Provolone del Monaco» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Provolone del Monaco», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2005 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROVOLONE DEL MONACO»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» e' riservata al formaggio prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione. Art. 2.
Descrizione e caratteristiche
La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco», richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento CEE 2081/92, designa il formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo proveniente da vacche allevate nelle aree elencate nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione, ottenuto nel rispetto del processo di trasformazione descritto nel successivo art. 5. Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche: a) una stagionatura di almeno centottanta giorni (sei mesi), con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasformato; b) una forma di melone leggermente allungato ovvero di pera senza testina con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg; una crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri, quasi liscia con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il provolone in un minimo di sei facce; c) una pasta, di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di pernice») di diametro variabile fino a 5 mm, con eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro maggiore, fino a 12 mm, piu' abbondanti verso il centro della massa; d) un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%; e) un sapore dolce e butirroso ed un leggero e piacevole gusto piccante; f) gli ambienti di stagionatura situati in localita' di cui all'art. 3, inoltre, conferiscono a questo formaggio i sapori esaltati dalla lunghezza della stagionatura. Dopo 7-8 mesi il provolone tendera' ad ingiallire ulteriormente, ispessendo la crosta ed assumendo un sapore via via piu' piccante ed un aspetto della pasta piu' consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature. L'immissione al consumo della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve avvenire secondo le seguenti modalita': 1) in pezzo singolo tal quale; 2) confezionato, sottovuoto o in atmosfera protetta, intero, porzionato e/o grattugiato. Art. 3.
Zona di produzione
Le zone di allevamento delle bovine, di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Provolone del Monaco», compreso il confezionamento, il porzionamento ed il grattugiamento, sono delimitate dagli interi territori dei seguenti comuni, ricadenti nella provincia di Napoli: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carita', Vico Equense. Art. 4.
Materie prime
La D.O.P. «Provolone del Monaco» e' prodotta con latte proveniente, per almeno il 20%, da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico, e nella quota restante (80%) da bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nei comuni elencati all'art. 3. Le strutture e attrezzature dell'allevamento dei bovini devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale. L'alimentazione delle vacche il cui latte e' destinato alla produzione del formaggio «Provolone del Monaco» deve essere rappresentata per almeno il 40% della sostanza secca da foraggio. In particolare la quantita' giornaliera di foraggio verde da somministrare alle bovine non deve superare i 15 kg tal quale, al fine di evitare fermentazioni anomale che possono compromettere le qualita' organolettiche e di conservabilita' dei formaggio. I foraggi essiccati dovranno provenire da colture di cereali da semi (avena, orzo, grano) e/o dall'affienamento di prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose da foraggio. Non possono essere somministrati: 1) alimenti ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente; 2) foraggi, insilati e sottoprodotti freschi e conservati, di seguito elencati: a) foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti; b) foraggi trattati con additivi per migliorarne la conservabilita'; c) foraggi infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati o contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi, micotossine, metalli pesanti, ecc.); d) foraggi provenienti da materie prime ortofrutticole e da terreni irrigati con acque di scarico di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive di fossi, da acquitrini, nonche' da terreni adiacenti alle grandi arterie stradali; e) insilati di qualunque tipo; f) trebbie fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe ed altri sottoprodotti umidi provenienti dall'industria birraria, enologica e dalle distillerie; 3) mangimi semplici: a) tutti gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della macellazione); b) grassi ed olii di origine animale e vegetale compresi i saponi; c) semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; d) sottoprodotti della lavorazione dei riso quali lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e granaverde; e) farine di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci; f) manioca, patate e derivati; g) alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della loro lavorazione (buccette e semi di pomodoro, ecc.) nonche' frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo (fichi, uva, castagne, datteri, pere, mele, pesche, agrumi, ecc.) e sottoprodotti della relativa lavorazione (marchi, pastazzi, buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce); h) urea e derivati, sali di ammonio; i) antibiotici, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve provenire da vacche che non abbiano superato il limite massimo di duecentotrenta giorni di lattazione. La produzione del «Provolone del Monaco» e' consentita durante tutto l'anno, esclusivamente dal latte raccolto dopo ogni mungitura senza refrigerazione in stalla oppure giornalmente con la refrigerazione in stalla. La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura e lo stoccaggio presso i caseifici deve essere effettuato per non oltre 24 ore in serbatoi d'acciaio inox refrigerati. Art. 5.
Processo di trasformazione
Il latte destinato alla trasformazione deve essere quello prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria e non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C o ad un trattamento avente effetto equivalente, cosi' come descritto dall'art. 2, comma 1, della direttiva CEE 46/92. La coagulazione del latte deve essere ottenuta per via presamica per circa 40-60 minuti aggiungendo caglio in pasta di capretto o caglio naturale liquido di vitello da soli o in combinazione tra loro, con almeno il 50% di caglio in pasta di capretto, riscaldando a 34-42°C. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura fino ad ottenere grumi molto piccoli delle dimensioni dapprima di una nocciola e successivamente di un chicco di mais. Si lascia riposare il tutto per circa 20 minuti. La cagliata deve essere poi riscaldata, cosi' da avere nella massa una temperatura di circa 48-52 °C, e lasciata prima riposare fino ad un massimo di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi al di sotto dei 45 °C, successivamente deve essere estratta dal siero e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per la maturazione. Dopo che le prove di filatura, a mano in acqua calda, hanno dato esito positivo in termini di elasticita' e resistenza, si deve procedere al taglio della cagliata in fettucce di dimensioni variabili. Seguono le operazioni, da effettuarsi manualmente, di filatura e modellazione della massa con acqua a 85-95 °C in forme dalle pezzature stabilite dal disciplinare. Segue il rassodamento per immersione in acqua fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto. I formaggi ottenuti, legati in coppie, appesi su apposite incastellature, devono essere lasciati stagionare per maturazione lattico-proteolitica, prima a temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a temperatura fra gli 8 ed i 15 °C per un periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo periodo esclusivamente ad operazioni di lavaggio e pulitura delle muffe ed eventuale oliatura (olio extra vergine di oliva - D.O.P. Penisola Sorrentina). La pezzatura delle forme dovra' essere tale che, a termine stagionatura, abbiano un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg. Art. 6.
Origini
Ogni fase dei processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, dei condizionatori e dei porzionatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto: tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 7.
Legame con l'ambiente
Sull'origine della produzione dei formaggi a pasta filata ed in particolare del provolone non si conosce nulla di preciso, sembra comunque accertato che essa non preceda il 1700. Nella relazione «Caci, burro, strutto, uova, olii alla esposizione di Pangi del 1878» Raffaele De Cesare, membro della giuria internazionale, fa una accurata descrizione dei prodotti rappresentanti dell'attivita' casearia dell'Italia di fine `800, sottolineando come dalla forma del caciocavallo in alcune regioni dell'Italia meridionale si e' preferita quella a palla del provolone. Nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina l'allevamento del bestiame e' sempre stato finalizzato alla produzione del latte, il quale in massima parte veniva destinato alla trasformazione casearia, in particolare burro, latticini, caciocavallo e provolone. Si calcola infatti che nei primi anni del `900 da questo territorio si esportavano dai 300 ai 400 quintali di provolone al mese (E. Mollo, 1909). La scelta di produrre prevalentemente prodotti stagionati era dettata dalla necessita' di spostare il commercio nella vicina citta' di Napoli, dal momento che il formaggio alimento troppo costoso per i contadini della zona, non trovava un suo mercato. Data l'impervieta' dei collegamenti la via migliore per raggiungere Napoli era quella del mare: un viaggio lungo e faticoso che iniziava nel cuore della notte. I provoloni, trasportati a dorso dei muli fino alle spiagge, venivano caricati su imbarcazioni a remi e qui contadini improvvisati commercianti, per ripararsi dall'umidita' del mare e della notte erano soliti coprirsi con un grande mantello simile al saio indossato dai monaci. Una volta giunti a Napoli, la gente che lavorava al mercato presso il porto inizio' a chiamare il trasportatore, il Monaco, ed il suo formaggio, il Provolone del Monaco. Il «Provolone del Monaco» ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei bovini, infatti, nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina risale al 264 a.C., epoca in cui i Picentini, i primi abitanti di questi monti, furono deportati dalle Marche dai vincenti Romani. I Picentini spostando dal territorio di origine i loro armenti e le loro masserizie trasformarono lo spazio sottratto ai boschi in terreno coltivabile, incominciando l'attivita' agricola e di allevamento di animali domestici, specialmente di bovini ad attitudine lattifera, al punto che per le eccezionali produzioni e qualita' del latte i monti furono denominati «Lactaria Montes». Da questo primo nucleo bovino, in seguito ai numerosi incroci effettuati con razze introdotte nei secoli successivi (Bretonne, Bruna alpina, Jersey e Pezzata nera olandese) si e' selezionata la razza che dal 1952, anno in cui fu presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo standard, prende nome di Agerolese. La relazione dettagliata del dott. E. Mollo (1909), sull'allevamento degli animali bovini nel circondario di Castellammare e specialmente nella Penisola Sorrentina, fa una descrizione dettagliata sul bovino allevato in questo territorio, l'attuale razza Agerolese «una vacca da latte ... da un metro e trentacinque ad un metro e quaranta, qualcuna oltrepassa pure questa altezza, il suo peso vivo varia dai tre quintali e mezzo ai quattro quintali; ... il mantello e' scuro con striscia piu' chiara sulla schiena ... i caratteri della buona lattaia sono: testa regolare e ben formata, corna sottili e di regolare lunghezza, sguardo docile, pagliolaia poco sviluppata, dorso leggermente insellato, spalle e torace alquanto ristretti, grande sviluppo dell'addome, estremita' piuttosto corte e robuste, mammelle sviluppatissime, pelle non molto sottile con abbondanza di connettivo sottocutaneo» considerandola come «... una buona lattaia da' dai diciassette ai diciotto litri di latte al giorno ... nella buona stagione, quando abbonda il foraggio verde ed il clima incomincia a diventar piu' mite il latte diventa piu' aromatico ...», che rende ancora piu' evidente il legame del provolone con l'ambiente e l'allevamento bovino circostante. La specificita' del Provolone del Monaco nasce dalla tipicita' della materia prima che viene sapientemente trasformata dalle abili mani dei casari della Penisola Sorrentina e Monti Lattari che custodiscono gelosamente i segreti della lavorazione di un tempo, frutto dell'esperienza maturata negli anni dai loro avi. Cornice non trascurabile di questo processo e' il particolare microclima che ritroviamo negli ambienti di lavorazione e stagionatura. L'area geografica infatti e' tipizzata dalla presenza di numerosi valloni che incidono profondamente la costa e penetrano all'interno per diversi chilomtri. Essi sono caratterizzati da una forte escursione altitudinale, con fenomeni di inversione vegetazionale ed un notevole sviluppo di complessi rupestri. L'estrema variabilita' del sistema oro-idrografico presente nel territorio e l'intrinseca diversificazione morfologica tra le diverse zone che lo compongono, determinano la presenza di circoscritti microclimi non omogenei. La natura dei luoghi, generalmente molto accidentata, comporta infatti fattori di soleggiamento estremamente diversificati anche in aree contigue, che associati alla variabile altimetria e, nonostante l'influsso mitigante del mare, determinano una notevole alternanza delle stesse specie vegetazionali riscontrabili nell'area. E' proprio l'insieme di queste caratteristiche allevatoriali e di trasformazione inserite in un ambiente cosi' variegato che contribuisce, nella fase di lavorazione e di stagionatura del Provolone del Monaco, a conferirne un profumo ed un gusto ineguagliabile. Art. 8.
Controlli
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorita' pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 17 luglio 1992. Art. 9.
Etichettatura
All'atto della sua immissione al consumo di formaggio a denominazione protetta «Provolone del Monaco» deve recare impresso termicamente, su ogni forma per il prodotto da vendersi intero, e su ogni faccia per il prodotto da vendersi porzionato, con figurazione lineare o puntiformi, il contrassegno con la dicitura «Provolone del Monaco» di colore nero del pantone black, e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni: a) il simbolo grafico, successivamente raffigurato, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la D.O.P.; b) il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1276/98; c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice; d) il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo; e) il peso del prodotto in conformita' alle norme vigenti; f) la percentuale minima utilizzata di latte del bovino tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese; g) tipologia di caglio utilizzato; h) la stagionatura quando superiore ai sei mesi. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Tali indicazioni devono essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la D.O.P. Art. 10.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Provolone del Monaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92. Art. 11.
Logotipo
Il logotipo della D.O.P. «Provolone del Monaco» e' rappresentato da un'immagine stilizzata del Provolone del Monaco con legaccio di rafia tipico dell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina. L'indice colorimetrico e' il seguente: Provolone del Monaco e cerchio piccolo intorno a sigla D.O.P.: colore giallo numero pantone 116; legaccio di rafia, scritta Provolone del Monaco e sigla D.O.P.: colore marrone numero pantone 201.
----> Vedere immagine a pag. 39 <---- |
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