Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 giugno 2005
Riconoscimento, al sig. Campagnolo Roberto Sebastian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale il sig. Campagnolo Roberto Sebastian, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Campagnolo Roberto Sebastian e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 29 marzo 2004 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Medicas (Argentina) al sig. Campagnolo Roberto Sebastian, nato a Santa Fe (Repubblica Argentina) il 30 settembre 1975, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. Campagnolo Roberto Sebastian e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2005
Il direttore generale: Mastrocola
 
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