IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata, in data 20 novembre 2003, dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave superiore» riguardanti, rispettivamente, l'estensione della zona d'imbottigliamento e la variazione della data d'immissione al consumo del vino di che trattasi; Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Veneto; Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata domanda e alla proposta di modifica dell'articolo in questione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005; Viste le controdeduzioni, di carattere formale, avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, dal Consorzio istante riguardanti specificatamente la ridefinizione dei termini riferentesi alla data d'immissione al consumo del vino di che trattasi, cosi' come riportata nel parere del Comitato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; Considerato che il Comitato nella riunione del 23 giugno 2005 ha deliberato di accogliere l'istanza di cui sopra; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave superiore», in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato; Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» - riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - e' modificato, nel suo articolato, secondo il testo appresso riportato: «Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore", e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione. Le uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima. Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma, comunque, all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave". I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" e "Soave superiore classico" devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi e comunque non prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" designato con la qualificazione "riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi, le sue peculiari caratteristiche. E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati. Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti. Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, e alla Camera di commercio di Verona». Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2005 Il direttore generale: Abate |