Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 20 luglio 2005, n. 34
Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Al Ministero per le politiche agricole -
Dipartimento delle politiche di mercato -
Direzione generale agroalimentare -
Ufficio IV- Seminativi
Alla Confederazione nazionale coltivatori
diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura (Confagricoltura)
Alla Confederazione italiana agricoltori
(C.I.A.)
Al Coordinamento organizzazioni
professionali agricole italiane (Copagri)
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Associazione nazionale tra produttori
di alimenti zootecnici (Assalzoo)
All'Associazione Italmopa
All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.
1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2005 e termina il 30 giugno 2006. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006, come disposto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1784/03 del 29 settembre 2003. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2006 e' perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.
2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000, come modificato dal Reg.(CE) n. 336/2003 del 21 febbraio 2003 e, da ultimo, dal Reg. (CE) n. 1068/2005 del 6 luglio 2005:
essere raccolti nella Comunita';
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
essere di qualita' sana, leale e mercantile, senza la presenza di contaminanti in misura superiore ai tenori massimi ammessi;
presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.
3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita' al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.
All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore dell'offerta;
originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.
Qualora l'offerta risulti ammissibile l'AGEA comunichera' entro cinque giorni all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
La quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, tuttavia non puo' essere superato il termine del 1° luglio 2006.
4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sara' avviato sono a carico dell'offerente.
Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonche' le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
5. La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo, presso il depositario, teso ad appurare che l'intera partita da prendere in consegna negli stessi magazzini dell'Ente depositario possieda la qualita' e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.
Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
A detto prelievo in contraddittorio prendera' parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.
Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni dal prelievo presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.
L'AGEA fara' eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo. Tali analisi dovranno, tra l'altro, accertare l'eventuale presenza di contaminanti, i cui tenori non potranno essere superiori ai livelli massimi ammissibili, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1068/2005.
In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procedera' ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.
Fermo restando l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del Reg.(CE) n. 336/2003.
Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al 2° grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalita' sopraindicate da personale dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.
Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 824/2000, e Reg.(CE) n. 336/2003, ed in particolar modo:
nella contabilita' di magazzino siano indicati la quantita' constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidita', i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;
la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita' di magazzino;
le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilita' di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima secondo la procedura gia' indicata.
6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento e' di 101,31 Euro /tonnellata.
Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 2005 e cioe' 104,53 Euro /tonnellata.
Tale prezzo e' suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle B, C, D, E, F, G, nonche' delle maggiorazioni mensili previste in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H) di cui all'allegato II del Reg.(CE) n. 1784/03.
Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato al conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.
Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all'AGEA saranno a carico degli operatori responsabili (offerente o depositario).
Roma, 20 luglio 2005
Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 43 a pag. 48 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 49 a pag. 54 <----
 
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