Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145
Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto integra le disposizioni gia' vigenti in materia di attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di' legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata in GUCE n. L
269 del 5 ottobre 2002.
- La direttiva 76/207/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 39
del 14 febbraio 1976.
- Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'allegato B
della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
2003, n. 266, S.O.:
«Art. 17 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE
relativa all'attuazione del principio della parita' di
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu'
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione
alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva
76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie
alle disposizioni vigenti in materia di parita' di
trattamento tra gli uomini e le dorme per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva
2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano
causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica
che tenga conto delle condizioni relative allo stato
matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al
lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente
dal ramo di attivita' e a tutti i livelli della gerarchia
professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese
le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e
le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i
livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento
e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini;
attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate
da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come
«diretta» quando una persona e' trattata meno
favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione «indiretta» quando
una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente
neutri, mettono o possono mettere in una situazione di
particolare svantaggio le persone di un determinato sesso,
rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di
attivita' di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso
costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento;
definire la nozione di «molestie» quando viene posto in
essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento
indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignita' di una persona o di creare un clima
intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle
circostanze, anche ambientali; definire la nozione di
«molestie sessuali» quando il suddetto comportamento abbia
in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare
le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parita'
di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i
settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, commi quarto e quinto,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma
restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale
o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di
un equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art.
6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva
2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente,
e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e
16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge
10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il
dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il
principio della parita' di trattamento anche attraverso
accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici
di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonche'
il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 200/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.».
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.».
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento.».
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.».
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro.».
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 8 marzo
2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della
maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
n. 60:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico.».



 
Art. 2. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro

1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresi', discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.»;
d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;
e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;
f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».



Nota all'art. 2:
- Per la legge 10 aprile 1991, n. 125, vedi note alle
premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce
discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del
loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole
rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro
lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge,
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o
possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una
posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori
dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali
allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, purche'
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari.
2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le
molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni
le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio ostile,
degradante, umiliante o offensivo
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti
concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle
lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis
e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o
della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono
considerati, altresi', discriminazioni quei trattamenti
sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono
una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad
ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento tra uomini e donne.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione
attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro
privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o
dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per
la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del
codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art.
69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
anche tramite la consigliera o il consigliere di parita'
provinciale o regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di parita'
provinciali e regionali competenti per territorio, ferme
restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10,
hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competenti, su delega della
persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei
giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto
l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.
7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita'
regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il
consigliere o la consigliera nazionale, rilevino
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le
lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione
di predisporre, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
di parita', qualora non ritengano di avvalersi della
procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in
caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
9. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 8, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale ordina
all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
la consigliera o il consigliere di parita' regionale
competente per territorio o il consigliere o la consigliera
nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed
attuazione del piano.
10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso con
decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina
all'autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 9. Contro il decreto e' ammessa
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti
opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9,
al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata
nel relativo giudizio di opposizione e' punita ai sensi
dell'art. 650 del codice penale e comporta altresi' la
revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di
una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da
versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi del presente articolo posti in
essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture,
viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle
cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune
determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del
beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un
periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la
direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la
discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni
previste. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi
dei commi 4 e 7.
13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua
delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o
dal consigliere provinciale o regionale di parita'.
14. Qualora venga presentato un ricorso in via di
urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma
13, non trova applicazione l'art. 410 del codice di
procedura civile.».



 
Art. 3. Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita'
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 3:

- Per la legge 9 dicembre 1977, n. 903, vedi note alle
premesse. Il testo degli articoli 1 e 15, cosi' come
modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma
subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.
indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente e'
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto
concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonche'
all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione di
lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque
organizzazione i cui membri esercitino una particolare
professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono
ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente
pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare
all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in
attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della
prestazione.».
«Art. 15. - Qualora vengano posti in essere
comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del
lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
il pretore del luogo ove e' avvenuto il comportamento
denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita, ordina all'autore del comportamento
denunciato, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in
materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».



 
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