Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 luglio 2005 |
Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR); Viste, le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative; Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie; Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal MIUR e dalla Regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle Biotecnologie, nelle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (ICT) e nei Materiali Avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia; Visto l'Accordo di Programma (di seguito denominato «Accordo»), sottoscritto il 22 marzo 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2004, in materia di ricerca nel settore delle Biotecnologie fra il MIUR e la Regione Lombardia per il triennio 2004-2006; Visto il predetto Accordo di Programma Quadro che, in particolare, destina, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo di 8 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca industriale, e 2 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004; Ritenuta la opportunita' di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di Programma, alla adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 8 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000; Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico previsto dall'art. 5 del richiamato Accordo di programma; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Decreta:
Art. 1. Obiettivi generali
1. Le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative. 2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie. 3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - MIUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico. 4. La presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di eccellenza internazionale, sia nel sistema universitario che in quello dei centri di ricerca pubblici e privati, pone all'ente regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per diventare un interlocutore nei confronti del partenariato territoriale e di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti. 5. Obiettivo prioritario diventa, percio', la valorizzazione della ricerca e delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere piu' adeguati ed efficaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso sistema delle imprese, favorendo un collegamento e un'integrazione diretta tra il mondo delle imprese e quello della ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitivita' del sistema Lombardia. 6. A tale scopo in data 22 dicembre 2003 il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa individuando nelle biotecnologie, nell'ICT e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione di tre accordi di programma in materia di ricerca, da stipularsi entro il 30 marzo 2004 per il settore delle biotecnologie, ed entro il 30 giugno 2004 per il settore dell'ICT e dei materiali avanzati. 7. Nell'ambito del predetto protocollo le parti si sono impegnate a definire, all'interno dei richiamati accordi di programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del Ministero istruzione, universita' e ricerca pari a Euro 30.000.000,00 e da parte della regione Lombardia pari a non meno di Euro 60.000.000,00. 8. In data 22 marzo 2004, il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto il primo dei previsti accordi di programma, concordando la definizione e la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nel settore tecnologico delle attivita' riferite alla tematica delle biotecnologie considerato di interesse strategico per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dall'economia lombarda. 9. Le azioni di sostegno alla ricerca dovranno mirare al potenziamento di cluster ad elevata tecnologia e di particolare rilevanza strategica, incrementando il grado di innovativita' delle imprese che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la diffusione delle innovazioni; cio' si realizzera' con la valorizzazione di iniziative che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le universita' e con gli altri centri di ricerca pubblici e privati nonche' incentivando la collaborazione e la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne e valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere la possibilita' di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte. 10. Il MIUR e' titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento a sostegno della ricerca industriale. In particolare, attraverso le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (d'ora in poi FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. 11. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' del presente accordo di programma, quota parte delle risorse annuali del FAR e' apparsa utilmente destinabile ad iniziative coerenti con gli obiettivi dell'accordo stesso, secondo le modalita' in accordo specificate. 12. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la regione Lombardia, con il richiamato accordo di programma, hanno, tra l'altro, concordato: a) di destinare un importo pari a 6 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999), nonche', b) di destinare 2 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000. |
| Art. 2. Tematiche dei progetti
1. Obiettivo dei progetti dovra' essere il miglioramento della qualita' della vita, favorendo lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, e la crescita economica del territorio attraverso uno sviluppo sostenibile della presenza industriale nei settori innovativi e di alta tecnologia, con ampie ed utili ricadute al fine anche di arricchire e migliorare gli strumenti terapeutici disponibili e diminuire i costi sanitari. 2. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 12.a), i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), sono invitati a presentare progetti di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, e con connesse attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sottoelencate: Tema n. 1: sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative per lo studio della genomica. Risultati attesi: 1a: sviluppo e uso di diverse tecnologie innovative e altamente parallele per generare informazioni massive di sequenza nucleotidica utili per applicazioni di rilevanza biomedica e diagnostica (identificazione di geni candidati); 1b: sviluppo e uso di tecnologie innovative e altamente parallele in grado di generare un vasto numero di dati di diversita' genomica quali SNP e microsatelliti utili per applicazioni di primaria rilevanza biomedica; 1c: messa a punto e validazione di piattaforme tecnologiche per l'analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) nella pratica clinica al fine di razionalizzare l'intervento terapeutico; 1d: sviluppo di specifici modelli animali per la validazione biologica di geni candidati (target) per il drug design. Tema n. 2: sistemi di screening di librerie chimiche per l'identificazione di nuove sostanze con attivita' biologica. Risultati attesi: 2a: sviluppo parallelo di metodologie di «rational drug design» e di chimica combinatoriale per la produzione di librerie chimiche basate sulle interazioni tra proteine e/o peptidi con piccolo molecole di sintesi (small molecules); 2b: messa a punto di metodologie combinate di tipo chimico (chimica combinatoriale), biochimico e cellulare per lo screening farmacologico ad alta resa, primario e secondario, di librerie chimiche di molecole con potenziale attivita' biologica; 2c: nuove tecnologie per lo sviluppo di saggi funzionali (cellulari e biochimici) per misurare l'attivita' agonista ed antagonista su importanti classi di target di interesse farmaceutico; 2d: nuovi modelli biochimici e cellulari per la valutazione precoce degli effetti tossici e del profilo farmacocinetico e metabolico di molecole in fase di valutazione per le loro attivita' biochimiche e farmacologiche. Tema n. 3: produzione e sviluppo di proteine e peptidi con particolare rilevanza agli anticorpi ed alle sostanze antibatteriche, antivirali e antitumorali. Risultati attesi: 3a: sviluppo di sistemi di espressione ricombinanti in ospiti eucarioti e procarioti per la produzione di proteine anticorpi o loro derivati per uso diagnostico o terapeutico; 3b: produzione di peptidi o polipeptidi con attivita' terapeutica in particolare antibatterica; 3c: modificazione di peptidi e proteine di origine naturale o ricombinante per l'ottimizzazione dell'attivita' biologica o delle caratteristiche farmacocinetiche; 3d: sviluppo di anticorpi o loro derivati per impiego diagnostico o terapeutico, in particolare in campo antitumorale, antivirale e antibatterico; 3e: studio di formulazioni e sistemi innovativi per la somministrazione di farmaci a base di proteine o peptidi. |
| Art. 3. Requisiti dei progetti
1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento. 2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca industriale conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita' di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso: realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto; validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo; valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita' e sicurezza; valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici. 3. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie. 4. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto. 5. La durata delle attivita' di ricerca non deve superare i trentasei mesi. 6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma quadro, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attivita' progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando. 7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano, al momento della presentazione della domanda, di un bilancio con conto economico e stato patrimoniale su base almeno annuale. 8. I soggetti proponenti sono, altresi', ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. La concessione dell'agevolazione e' subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attivita' di ricerca. 9. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 7 e 8, ciascun progetto deve prevedere, tra i soggetti proponenti, la presenza, per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese di piccola e media dimensione, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. |
| Art. 4. Forme e misure del finanziamento
1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca e di formazione di costo complessivo preventivato non inferiore a Euro 600.000 e non superiore a 2,5 milioni di euro, con attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. 2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003. 3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del FAR 2004. |
| Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti
1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse. 3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Lombardia, che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR d'intesa con regione Lombardia, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi: a) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti); b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, delle strutture universitarie, degli enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati (max 30 punti); c) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento (max 20 punti); d) idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Lombardia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attivita' e funzioni e le modalita' di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 15 punti); e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo art. 6 (max 5 punti). 4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 30%. 5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sara' adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. |
| Art. 6. Progetti per nuove imprese
1. Al fine di favorire, nel settore delle biotecnologie e nel territorio lombardo, la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 12.b), un importo di 2 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAR per l'esercizio 2004, e' destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2. 3. La durata delle attivita' di ricerca non deve superare i trentasei mesi. 4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma quadro, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attivita' progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilita' di risorse equivalenti all'interno della regione. 5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Lombardia. La concessione dell'agevolazione e' subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno. 6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilita', le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione Lombardia. |
| Art. 7. Modalita' di presentazione dei progetti
1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17 del 28 ottobre 2005, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivo a partire dall'8 agosto 2005. 2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base». 3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 4. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1. 5. I soggetti proponenti diversi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare il proprio avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale lombardo denominato Quality Evaluation in Science and Tecnology for Innovation Opportunity (QuESTIO), secondo le modalita' indicate al sito web www.questio.it 6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 8. Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande. 2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Roma, 21 luglio 2005 Il direttore generale: Criscuoli |
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