Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 luglio 2005
Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Nicolai Manaila, cittadino rumeno, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio le assicurazioni
e i servizi

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolai Manaila, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato Diploma di Baccalaureat, indirizzo elettrotecnica, direttamente abilitante e Diploma di Capomastro in elettrico centrali, stazioni e reti elettriche, conseguito presso Liceo industriale Statale di Marasesti e la Scuola tecnica di Mastri dell'Istituto Statale di chimica industriale di Onesti (Romania), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attivita' di cui alle lettere a), b), d), e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata, sia in Romania sia in Italia, in imprese del settore, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata;
Visto, altresi', che la Conferenza, per le attivita' di cui alle lettere c) ed e) della legge 5 marzo 1990, n. 46, ha ritenuto necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova attitudinale, a causa di sostanziali differenze nel percorso formativo attinenti le attivita' di impiantistica relative alla termoidraulica e al gas;
Vista la successiva nota in data 7 giugno 2005 con la quale l'interessato dichiara di rinunciare alla richiesta di autorizzazione relativa alle attivita' di cui alle lettere c) ed e) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attivita' produttive;
Decreta:

Art. 1.
1. Al sig. Nicolai Manaila, nato il 7 febbraio 1963 a Marasesti (Romania), cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, impianti idrosanitari, e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2005
Il direttore generale: Spigarelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone