Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Humier Laurence, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Humier Laurence nata a Verviers (Belgio) il 29 marzo 1976, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga di «Burgerlijk Ingenieur architecte» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che la richiedente e' in possesso del- titolo accademico «Ingenieur civil architecte», conseguito presso l'«Universite' catholique appliquees» in data 2 luglio 1999;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' belga nel caso della sig.ra Humier si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 25 maggio 2004 e del 27 gennaio 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Humier Laurence, nata a Verviers (Belgio) il 29 marzo 1976, cittadina belga, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A - settore civile ambientale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature, scritta e orale, 2) ordinamento e deontologia professionale, solo orale.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale;
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone