Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2005
Proroga dello stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2005, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista la nota del Sindaco di Venezia - Commissario delegato del 1° giugno 2005, con la quale, nel relazionare sull'attivita' dispiegata dall'Ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;
Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario proseguire e completare i provvedimenti straordinari ed urgenti posti in atto;
Ritenuta la necessita' di evitare soluzioni di continuita' nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal Commissario delegato con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001;
Ravvisata, quindi la necessita' di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;
Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 23 giugno 2005;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare, con limitazione degli ambiti derogatori dell'ordinamento giuridico vigente secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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