Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 luglio 2005, n. 152 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3464): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 31 maggio 2005. Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 31 maggio 2005 con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° giugno 2005. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 13ª, in sede referente, il 1°, 15, 21 giugno 2005. Esaminato in aula il 23, 28, 29 giugno 2005 ed approvato il 5 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5973):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 luglio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, V, VII, IX, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7, 12, 13, 14 luglio 2005. Esaminato in aula il 18 luglio 2005 ed approvato il 21 luglio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90
All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture». All'articolo 2: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»; al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,». All'articolo 3: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unita',»; il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». All'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile. 2-ter. Il Fondo per la protezione civile e' corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». |
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