Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2005
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori delle seguenti societa': Grande Distribuzione Avanzata S.p.a.; Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII; Celestica Italia S.r.l.; Montefibre S.p.a. (Decreto n. 36205).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, e delle proroghe del medesimo trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Recepito, solo per la societa' indicata all'art. 1, il Protocollo d'intesa territoriale, stipulato in data 8 marzo 2005, presso l'Agenzia regionale del lavoro di Milano, a sanatoria di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 373 dipendenti della societa' Grande Distribuzione Avanzata S.p.a. in amministrazione straordinaria, unita' in Peschiera Borromeo (Milano), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 gennaio 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.485.459,29.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 370 dipendenti della Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, unita' di Serra d'Aiello (Cosenza), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33795 del 25 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.
Le sospensioni dal lavoro riguarderanno inizialmente 216 dipendenti, come risulta dall'elenco allegato. L'inserimento in CIGS dei lavoratori, fino al numero massimo previsto di 370 unita', avverra' gradualmente nel corso del periodo di vigenza del presente provvedimento.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 5.757.836,40.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Pagamento diretto: SI.
La Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII e' tenuta a versare, dalla data di decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 178 dipendenti della societa' Celestica Italia S.r.l., unita' di Santa Palomba (Roma), gia' fruitori fmo al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 3.127.445,76.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 147 dipendenti della societa' Montefibre S.p.a., unita' di Ottana (Nuoro), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 2.582.778,24.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 17.953.519,69 gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 
Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336
 
----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 26 <----
 
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