Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 22 luglio 2005
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve (duloxetina)» autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 50/2005).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve (duloxetina)» autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 aprile 2005 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/04/280/007 28 capsule da 20 mg.
Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 7, comma 1, deI decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Yentreve» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:

Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialita' medicinale «YENTREVE (duloxetina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
Confezione: 28 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036581078/E (in base 10) 12WCQQ (in base 32).
Indicazioni terapeutiche: «Yentreve» e' indicato nelle donne per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo (SUI) di entita' da moderata a grave.
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale «Yentreve (duloxetina)» e' classificata come segue: confezione 28 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036581078/E (in base 10) 12WCQQ (in base 32).
Classe di rimborsabilita': «C».
 
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 22 luglio 2005
Il direttore generale: Martini
 
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