Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2005
Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12,comma 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l 'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2005 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.

1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 2 ed il giorno 22 del mese di agosto 2005, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 22, senza alcuna maggiorazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
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