Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005
Testo del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile».

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra I segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Lotta agli incendi boschivi

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, (( fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture. ))
3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di protezione civile). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri determina le
politiche di protezione civile, detiene i poteri di
ordinanza in materia di protezione civile, promuove e
coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di
ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela
dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi
eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Per le finalita' di cui al presente comma, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui
ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri
rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate le norme per la composizione e il
funzionamento del Comitato.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone
gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti
locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
civile.
3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il
Dipartimento della protezione civile, e' articolata in
sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e
propositiva in materia di previsione e prevenzione delle
varie situazioni di rischio; e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero da un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni
di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento, da un esperto in problemi di
protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio,
da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' da un rappresentante del Comitato
nazionale di volontariato di protezione civile, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile,
che si riunisce presso il Dipartimento della protezione
civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento
delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di
tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E'
presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione
civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento
stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture
operative nazionali di cui all'art. 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e
che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da
due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitate autorita' regionali e locali di protezione
civile interessate a specifiche emergenze nonche'
rappresentanti di altri enti o amministrazioni, I
componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su
delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti
di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di
appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo
della protezione civile sono costituiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; con il medesimo decreto
sono stabilite le relative modalita' organizzative e di
funzionamento.
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
si avvale del Dipartimento della protezione civile che
promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali
nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni
interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita'
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi,
effettuati in concorso con le regioni e da queste in
raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di
protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art.
14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di
formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
le regioni.
4-bis. Il Dipartimento della protezione civile,
d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla
base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli
aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge
compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei
criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a)
e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione
del Consiglio dei Ministri nonche' quelli relativi alle
attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui
all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Ministro dell'interno da lui delegato.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri il Capo del Dipartimento della protezione
civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente nel territorio nazionale, le indicazioni
necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
prefetto per assumere in relazione alle situazioni di
emergenza le determinazioni di competenza in materia di
ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo
del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo
delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia'
prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del
riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Quando l'esito del
riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza
ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le
attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le
competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al
Dipartimento della protezione civile.».



 
Art. 2.
Emergenza ambientale in Calabria

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. (( In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. ))
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, (( che cessa contestualmente dalle sue funzioni, )) anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 (Proroga dello
stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali
e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria):
«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle
motivazioni di cui in premessa, e' prorogato, con la
limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in
materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n.
3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
«Art. 1. - 1. Il Commissario delegato per l'emergenza
ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania,
e' autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza
dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che
conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di
produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR),
rispetto sia alle attivita' da compiersi per conseguire il
pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte
dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato
ed ai comuni destinatari di misure di compensazione
ambientale, sia in ordine alle doverose attivita' solutorie
in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre
per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a
tal fine il commissario delegato assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine
alle attivita' predette, decorso inutilmente il quale
provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il
tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le
occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di
competenza comunale che sono immediatamente esecutivi.
Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura
nulla e' dovuto a titolo di aggio per il servizio di
riscossione. Delle attivita' compiute in sostituzione il
commissario delegato riferisce, ove ricorrenti presupposti
di legge, alla procura regionale della Corte dei conti
entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza;
altresi' certifica, nei confronti dei soggetti interessati,
le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e
dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri
connessi all'esercizio dell'attivita' sostitutiva di cui al
presente comma gravano sulle risorse comunali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005,
n. 3429 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
«Art. 6. - 1. Al fine di accelerare le procedure di
riscossione dei crediti previsti dal decreto-legge 17
febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni della regione
Campania, ciascuno per quanto di propria competenza,
assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273
del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri
affidatari della regione Campania che hanno conferito fino
al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di
produzione di combustibili derivati da rifiuti, in ordine
al pagamento della relativa tariffa nei confronti del
Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e
dei soggetti affidatari del servizio nonche' in ordine al
pagamento degli importi previsti in favore dei comuni
destinatari di misure di compensazione ambientale.
L'assunzione dei debiti avviene, per quanto riguarda i
debiti dei consorzi, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto
riguarda gli altri affidatari della regione Campania, in
misura proporzionale all'importo dei trasferimenti ad essi
spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al
contratto o altro atto di affidamento del servizio.
2. Per assicurare l'attuazione del piano di rientro
dell'anticipazione concessa da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni
rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 1266 e seguenti del codice
civile, a valere sui trasferimenti erariali spettanti ai
comuni interessati, in base alla quale il Ministero
dell'interno e' delegato a pagare i contributi erariali
direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti
S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri
finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.
3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del
27 febbraio 2004 e' autorizzato a compiere tutti gli atti
inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo.».
- Il testo degli articoli 1 e 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, reca:
«Art. 1 (Norme di accelerazione delle procedure di
riscossione). - 1. Fermi i poteri commissariali previsti
dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli
altri affidatari della regione Campania, che hanno
conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani
agli impianti di produzione di combustibili derivati dai
rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato
di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare
delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della
relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato
medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonche'
in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei
comuni destinatari di misure di compensazione ambientale;
il Commissario delegato, previo espletamento delle
necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle
certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1
non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita'
richiesta, ovvero la veridicita' delle certificazioni non
sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo
Commissario entro i successivi quindici giorni, previo
espletamento delle necessarie verifiche, attesta le
situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti
inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai
commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto
unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. quali
titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici
giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse
finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le
conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e
prestiti S.p.a. subentra nei crediti di titolarita' del
Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei
confronti dei comuni, dei consorzi, nonche' degli altri
affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle
risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.a, il Commissario delegato, ove non vi
provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si
sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di
rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni
debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri
connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per
ciascun soggetto debitore, avente durata, nonche' modalita'
e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle
condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti
inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione anche parziale del piano di rientro, il
Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti
riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni
interessati.
5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri
commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i
relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono
al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai
propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque
giorni dalla ricezione della relativa richiesta.».
«Art. 3 (Supporto all'azione del Commissario delegato).
- 1. (Omissis).
2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle
funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre
sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito
di determinati settori d'intervento, con oneri a carico
della gestione commissariale.».
- Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371
(Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della regione Calabria):
«Art. 1. - 1. Il dott. Domenico Bagnato e' nominato
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio, esercitando i relativi poteri
conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in
premessa.».
- Il comma 15 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), recita:
«15 (Limitazione ai pagamenti). - Per l'anno 2005, il
concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi
da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, e' garantito anche mediante
la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti
beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi
compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del
Ministero delle attivita' produttive: 2.710 milioni di
euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti
di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'art. 13, comma 1, della
legge 10 agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 490 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a).».



 
Art. 3.
Personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonche' ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (( fino al limite di dodici unita', )) sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilita' delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da Universita' statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certifcati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificita' del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' avuto riguardo alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente allle dispoizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (( 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, reca:
«Art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento
della protezione civile). - 1.-4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento
alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.
6.-7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n.
3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
«Art. 4. - 1. Al fine di assicurare la tempestiva e
funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni
emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il
Dipartimento stesso e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere
al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in
dotazione.
Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti
rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di
cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303/1999, e
successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla
necessita' di fronteggiare le numerose emergenze in atto,
in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali
sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto
riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e
complessita' degli aspetti di natura normativa ed
amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le esigenze del Dipartimento della protezione civile,
in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata a derogare
all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a conferire fino a cinque
incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, attribuiti dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, sulla base di appositi contratti da
quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a
carico del fondo per la protezione civile.».
- Il testo degli articoli 28 e 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), reca:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private, Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca
dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis e 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
- 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti
attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei
consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma
restando la disciplina dettata dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti,
rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di
posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per
i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina
recata dal medesimo art. 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni
organiche possono essere rideterminati con i decreti
adottati ai sensi dell'art. 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facolta'
della Presidenza, in sede di emanazione del bando,
procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni. In prima applicazione e' riservata al
personale dirigenziale di prestito una quota delle
dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al
dieci per cento dei rispettivi posti di funzione,
determinati ai sensi del presente comma, fatta salva
l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e
seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo
stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la
Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di
incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia
successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna
fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono
prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i
dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di
concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di
prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico,
economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento
effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel
ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti
della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai
predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato
di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano
incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o
equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese
quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea e che, alla data del
1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei
medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio
2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o
aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art.
5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso
del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio
2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a
concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per il reclutamento di dirigenti dotati di alta
professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003,
erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche
soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli
effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di
comparto autonomo del personale dirigenziale della
Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1
l'articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti.».
«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle
specifiche funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile sono istituiti, nell'ambito della
Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del
personale dirigenziale e del personale non dirigenziale
della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dingenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale,
risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38,
comma 4, della medesima legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 93 e 95, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«93. (Riduzione delle dotazioni organiche dello Stato e
degli enti pubblici). - Le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui
all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico
di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del
processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle connesse a processi di
trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche
ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza,
compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di
applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
«95. (Blocco assunzioni). - Per gli anni 2005, 2006 e
2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - 1. Il
personale con qualifica di dirigente generale, livello B e
C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo
dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta' dei
posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del
25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A,
avviene mediante il concorso speciale per esami previsto
dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo
le modalita' ivi stabilite, al quale sono ammessi, a
domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati
nelle qualifiche settima e superiori, nonche' quelli con
qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione
del ruolo ad esaurimento, purche' alla data di entrata in
vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare
al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio
effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle
ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori
ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche
corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B
disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di
essere inquadrato, anche in soprannumero e previo
superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori
lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera
direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque
essere attribuito al personale che, per effetto di norme
analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia
comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione
delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e
3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede
una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da
un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da
quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica
non inferiore al personale da inquadrare o docenti
universitari di diritto pubblico. Tale commisione individua
gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti
disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in
base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione
stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito,
con particolare riguardo alla qualita' del servizio
prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'
all'anzianita' maturata presso le amministrazioni e gli
enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le
disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti
disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli
che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti
mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato
al personale comunque in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui
all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio
1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono determinate, distintamente per le categorie
interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita'
di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si
considerano indisponibili i posti da conferire mediante i
concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.
455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di
inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a
prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della presente legge e la conclusione del
procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta
fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della
legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al
fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei
posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
potra' essere chiamato personale di altre amministrazioni
in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai
limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate
tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste
dall'art. 27 della legge 29 marzo, 1983, n. 93, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del
personale dirigente e di quello delle qualifiche ad
esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti
numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984,
n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della
predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle
posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B,
allegate alla presente legge, e del restante terzo alle
posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle
stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto
1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed in servizio alla medesima data, e' collocato a
domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste
dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate
disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto
personale.».
- Per il comma 4 dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- L'art. 1 della citata legge n. 225 del 1992 reca:
«Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile). -
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione
civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per il conseguimento
delle finalita' del Servizio nazionale della protezione
civile, promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma
2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, si avvale del
Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 59, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1.-58. (Omissis).
59. Al fine di consentire al Dipartimento della
protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni
di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante
concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da
assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i
requisiti professionali specialistici e la quota di riserva
dei posti in favore del personale in servizio presso il
Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il
personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in
servizio fino alla conclusione delle predette procedure
concorsuali. E garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti,
sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita'
di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori
130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004
ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si
provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e,
quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
mediante utilizzo delle disponibilita' relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225.
60.-172. (Omissis).».



 
Art. 4.
Disciplina e potenziamento
del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarita' della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n, 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Per il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.
- Il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
«Art. 9 (Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
di Governo, incarichi di reggenza ad interim). - 1.
All'atto della costituzione del Governo, il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad
un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato
ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti
al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli
ad altro Ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai Ministri, con
decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' conferire al
Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico
di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 6-bis, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, cosi'
come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'art. 10 sono soppresse le
parole: "e di protezione civile";
b) all'art. 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e
quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal
seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento
degli organi degli enti locali e funzioni statali
esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, difesa civile e prevenzione incendi,
salve le specifiche competenze in materia del Presidente
del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico";
d) all'art. 14, comma 3, sono soppresse le parole: ",
ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di'
protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del
presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87
sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di
protezione civile» e' soppresso.".
«Art. 3 (Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n.
353). - 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, sono soppresse le parole:
«dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata
"Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
b) all'art. 3, comma 4, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita'
della stessa,";
c) all'art. 7, comma 2, sono soppresse le parole:
"l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
d) all'art. 9, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita'
della stessa,";
e) all'art. 12, comma 5, sono soppresse le parole:
"per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere
dall'effettiva operativita' della stessa.";
f) all'art. 12, comma 7, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita'
della stessa,".».
«Art. 6-bis (Disposizioni concernenti il Fondo per la
protezione civile). 1. Il Dipartimento della protezione
civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro
analitico dello stato di attuazione degli interventi di
protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995
ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per
la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei
finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il
31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti
locali di cui al comma 1 dell'art. 5, possono essere
revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la
protezione civile destinati a opere e interventi per i
quali alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sia decorso un triennio
dalla data del finanziamento senza che siano stati
perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I
soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le
somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione
civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta
relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti
posti a carico del Fondo per la protezione civile, non
utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versati al Fondo
entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.».
- Per gli articoli 5 e 5-bis, comma 5, del citato
decreto-legge n. 343 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi rispettivamente all'art. 1 ed all'art. 3.
- Per l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo) reca:
«Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalita';
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente
articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o
dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora
l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero
dal Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo
ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unita' operativa della Direzione generale.».



 
Art. 5.
Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

1. Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004 (Proroga dello
stato di emergenza in ordine alla situazione
socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno):
«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
ordine alla situazione socio-economico-ambientale
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e'
prorogato fino al 31 dicembre 2005.».



 
Art. 6.
Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali

1. Ai contributi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.



Riferimenti normativi:
- Il comma 203 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004
reca:
«203. (Contributi per la prosecuzione degli interventi
dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali e' intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza: comune di San
Giuliano di Puglia - regioni Marche ed Umbria - Brescia -
Sardegna - Friuli Venezia Giulia - Basilicata e Campania).
- Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi per la
prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le
modalita' di utilizzo dei contributi sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992,
destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla
realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San
Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n.
3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
16 aprile 2003, nonche' una quota del 5 per cento per il
completamento della ricostruzione degli edifici situati nei
comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal
terremoto del settembre 1997, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997, una quota del
5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni
della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del
24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per
cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della
regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi
del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro
annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla
situazione emergenziale conseguente alle intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1°
novembre 2004 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche' una quota pari a 5 milioni
di euro annui per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui all'art 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla
regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5
milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno
2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 16 a
21-ter, e dell'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre
2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1.-15. (Omissis).
16. Ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti
locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione
delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare
l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi
futuri di entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale
preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo
iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato
dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e
la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu'
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio
finanziario precedente l'operazione di conferimento di
capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza
pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione,
le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono ricorrere all'indebitamento per finanziare
contributi agli investimenti a privati entro i seguenti
limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di
quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese,
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da
apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento
del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004,
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei
mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di
bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi
variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i
finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a
privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma
21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita
attestazione dall'ente territoriale.
22 - 172 (Omissis).».
Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - 1.-90.
(Omissis).
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera
di ricostruzione nei territori colpiti da calamita'
naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali
rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di
5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I
predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
92.-252. (Omissis).».



 
Art. 7.
Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attivita' di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidita' permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione. (( 2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.
2-ter. Il Fondo per la protezione civile e' corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225:
«Art. 6 (Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile). - 1. All'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le
comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli
istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalita'
di protezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed
organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresi', all'attivita' di protezione
civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato
civile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni di cui al comma 1 nonche' le imprese
pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con
informazioni utili per le finalita' della presente legge,
sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione
civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di
segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla
sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione
di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile e'
istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la
gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema
informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9,
commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge
18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle
notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai
sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
«Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio
nazionale della protezione civile, le strutture operative
nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attivita' previste dalla presente
legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
reca:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali' non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4 - 4-bis (Omissis).».



 
Art. 8.
Indirizzi operativi in materia di volontariato

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n.
343 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 9.
Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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