Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario)
LEGGE 27 luglio 2005, n. 154
Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Carriera dirigenziale penitenziaria

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonche' il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale e' preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unita' di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;
e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilita' assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;
g) previsione dell'applicabilita' al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilita';
h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266).
«Art. 3 (Integrazione degli organici del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
della Giustizia minorile). - 1. Le dotazioni organiche del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono
adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1,
comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni
dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la
copertura di due uffici di livello dirigenziale generale
presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e'
aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono
essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli
uffici di cui all'art. 2, comma 1, oltre che per il
conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici
di corrispondente livello, il numero degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e' aumentato di
centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e
l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero
degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di
quattro unita'.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato
nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di
seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive
quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C: + 1.140 unita';
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B: + 62 unita'.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche dei singoli profili professionali,
contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre
unita' da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, cosi'
come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno
ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio
nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni
organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla
programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono
conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione del personale in servizio, previsto in base
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modifiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001):
«9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura.):
«Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). -
1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,
all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.».
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: (Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia.)



 
Art. 2. Natura del rapporto di impiego del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni.».



 
Art. 3.
Esecuzione penale esterna

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo III del titolo II e' sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;
b) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento».
2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 3:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta».
«Art. 72 Uffici di esecuzione penale esterna. - 1. Gli
uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal
Ministero della giustizia e la loro organizzazione e'
disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria,
le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per
l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca
delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per
l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai
condannati;
c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma
di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di
essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione
domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte
degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono
all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi
di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti
penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon
esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla
legge e dal regolamento».
«2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per
adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti
si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, agli uffici locali di esecuzione
penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di
servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono destinati agli uffici locali di
esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».



 
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nella posizione economica C3, gia' appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonche' gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo gia' svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali e' regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4 (Copertura delle sedi di livello dirigenziale -
Assunzione di dirigenti). - 1. Al fine di realizzare il
riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli
articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di
garantire il buon andamento dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, il perseguimento delle peculiari finalita' ed il
rispetto dei principi dettati dall'art. 27 della
Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di
personale con specifica esperienza professionale maturata
nel settore anche per aver di fatto gia' esercitato
mansioni riconosciute di superiore livello, si procede
mediante adeguate procedure selettive e con le modalita' di
seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, di cui all'art. 3, comma 2, sono
conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con
riguardo alle prioritarie finalita' ed alle esigenze
funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della
professionalita' maturata nello specifico settore, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del
decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui
all'art. 3, tenuto conto della specificita' tecnica del
ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri
per i servizi sociali e delle altre strutture del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile anche con
riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11,
comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, in sede di prima applicazione del presente decreto la
nomina a dirigente e' attribuita, per l'amministrazione
penitenziaria:
a) abrogata;
b) abrogata;
c) per quattro posti previsti in aumento, mediante
concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato
al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di
direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti
del profilo di direttore amministrativo contabile, munito
di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo
servizio nell'area funzionale C).
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle
suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di
maggior livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque
l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli
obiettivi dell'amministrazione, incarichi di livello
dirigenziale;
d) abrogata;
e) abrogata;
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
lettere d) ed e), la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie
da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in
relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale
dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area
funzionale C che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbia comunque maturato
nell'amministrazione della giustizia, per almeno cinque
anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni
esterne e almeno quindici anni di anzianita' nell'area. Le
modalita' di espletamento del concorso, la composizione
delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto
dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia. Al concorso e' ammesso anche il
personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile
gia' in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356;
g) per un posto, mediante concorso, consistente in
due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria
inquadrato nei profili professionali di ingegnere,
ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed
architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque
anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
h) per otto posti, mediante concorso, consistente in
due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
ai profili di educatore coordinatore, direttore di area
pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica,
munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell'area funzionale C);
i) per otto posti, mediante concorso, consistente in
due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore
amministrativo-contabile, profili collaboratore
amministrativo-contabile, funzionario
amministrativo-contabile e direttore
amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area
funzionale C).
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite
con decreto del Ministro della giustizia;
l) abrogata.
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al
comma 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si
determinano, eventualmente anche in sede di periodica
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'art. 28,
comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella
fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della
medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale
maturata nello specifico settore.
5. Per l'Ufficio centrale per la giustizia minorile la
nomina a dirigente e' attribuita, in sede di prima
applicazione del presente decreto, con le modalita' di
seguito indicate:
a) per il quaranta per cento dei posti mediante
concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato
al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione
economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove
anni di effettivo servizio nell'area. Le modalita' di
espletamento del concorso, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio
e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle
suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di
maggior livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque
l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli
obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello
dirigenziale;
b) per il cinquanta per cento dei posti mediante
concorso consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la
giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale C,
munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell'area. Le modalita' di espletamento
del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici
e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere
a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a
ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
c) per i restanti posti, mediante concorso per esami,
ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al
comma 5, per le vacanze dei posti che si determineranno
eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
applica la procedura di cui al comma 4.».



 
Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1184):

Presentato dal sen. Meduri e altri il 26 febbraio 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente il 26 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª
e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia) in sede
referente il 27 giugno 2002, il 2 e 9 luglio 2002, il
23 ottobre 2002, il 3, 16 e 21 luglio 2003.
Esaminato in aula il 1° e 20 aprile 2004, il 19 e
26 maggio 2004, il 16, 29 e 30 giugno 2004, il 7 luglio
2004 ed approvato il 14 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5141):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
sede referente il 19 luglio 2004, con pareri delle
commissioni II, V, XI e XII.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali)
in sede referente il 29 e 30 settembre 2004, il 3, 4 e
9 novembre 2004, il 17 dicembre 2004, il 27 gennaio 2005,
il 2 e 9 febbraio 2005, il 9 marzo 2005.
Esaminato in aula il 17 marzo 2005 ed approvato, con
modifiche, il 3 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 1184-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente il 5 maggio 2005, con pareri delle commissioni 1ª
e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia) in sede
referente il 10, 17 e 24 maggio 2005.
Esaminato in aula il 16 e 21 giugno 2005 ed approvato
il 13 luglio 2005.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2003).
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di
4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio).
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma,
numero 2) della citata legge n. 468 del 1978:
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».



 
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