Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 luglio 2005 |
Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto-legge 30 agosto l993, n. 331, convertito con la legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 9 della direttiva comunitaria n. 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati; Vista la direttiva comunitaria 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo; Visti i commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, con i quali sono state apportate modificazioni alla legge n. 76/85 sopra richiamata; Visto l'art. 1, comma 486 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), con il quale e' stata attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la delega ad individuare criteri e modalita' per la fissazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette; Visto l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale e' stata limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente in pacchetti da dieci e venti pezzi; Vista la nota n. DCOM/999TP del 9 giugno 2005 con la quale il Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, ha espresso il proprio avviso favorevole all'introduzione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette, a norma delle disposizioni recate dalla legge n. 311/2004, come misura ulteriore di prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, obiettivo prioritario della politica sanitaria dell'Italia e della Unione europea; Visto il proprio decreto n. 2005/33976 del 30 giugno 2005 con il quale e' stata rideterminata la tabella A di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visti gli andamenti dei consumi registrati nel mercato italiano che mostrano un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti a determinate fasce di prezzo; Visto il prezzo medio ponderato delle sigarette inscritte nella tariffa di vendita al pubblico, effettivamente commercializzate nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, pari a 162,84 euro al kg, corrispondente a 3,26 euro al pacchetto da 20 sigarette; Considerato che, per esigenze di tutela e di difesa della salute pubblica volte al contenimento dei consumi di sigarette - in modo particolare tra i giovani, piu' facilmente indotti all'uso del tabacco lavorato da prezzi di vendita al dettaglio troppo bassi, risulta opportuno introdurre una misura sui prezzi che, nel rispetto delle direttive e degli orientamenti manifestati dalla Comunita' europea, favorisca il contenimento dell'uso di questi prodotti; Considerata altresi' l'opportunita' di contemperare l'esigenza di introdurre meccanismi di dissuasione dall'uso dei prodotti del tabacco, in particolare da parte dei giovani, con l'esigenza di assicurare comunque il previsto livello delle entrate erariali; Considerato che il sistema di tassazione delle sigarette prevede l'applicazione della aliquota di base della tassazione sulla classe di prezzo della sigaretta piu' venduta, liberamente stabilita dal mercato e determinata sulla base dei quantitativi semestralmente rilevati al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, per cui appare opportuno fissare il valore del prezzo minimo allo stesso livello di prezzo della sigaretta piu' venduta; Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra, di introdurre nel mercato italiano un prezzo minimo di vendita delle sigarette, al di sotto del quale vietare la commercializzazione dei prodotti, e di procedere, ai sensi del precitato art. 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla individuazione di criteri e modalita' per la fissazione di detto prezzo minimo, sulla base dei quali si dovra' valutare l'opportunita' della sua periodica rideterminazione in relazione alle mutevoli situazioni che si registreranno di volta in volta sul mercato; Decreta:
Art. 1. Introduzione del prezzo minimo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' introdotto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale e' vietata la commercializzazione dei prodotti. |
| Art. 2. Modalita' di calcolo del prezzo minimo
Il prezzo minimo di vendita e' individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate. Il valore assoluto del prezzo minimo non puo' essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta piu' venduta, cosi' come individuata ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni. |
| Art. 3. Criteri di determinazione
L'individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta piu' venduta, tiene conto dell'andamento e della comparazione dei seguenti parametri di riferimento di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette: a) andamento ed addensamento dei consumi; b) articolazione dei prezzi di vendita al dettaglio praticati dai Produttori; c) variazioni del livello e/o della struttura della tassazione delle sigarette; d) andamento del differenziale dei prezzi dei prodotti commercializzati, inseriti nella tariffa di vendita al pubblico. |
| Art. 4. Valore del prezzo minimo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette e' fissato nella percentuale del 92,11 per cento del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel semestre 1°³ gennaio-30 giugno 2005, corrispondente, in valore assoluto, a 150 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3 euro al pacchetto da venti sigarette e di 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette. |
| Art. 5. Obblighi dei rivenditori
E' fatto obbligo ai rivenditori generi di monopolio di vendere al prezzo minimo fissato dal precedente art. 4 le sigarette che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sono inscritte nella tariffa di vendita al pubblico ad un prezzo inferiore a 3,00 euro al pacchetto da venti sigarette e 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette. |
| Art. 6. Variazione dei prezzi di vendita
Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate, secondo l'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto, per i prezzi dei prodotti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano essere inferiori a 150 euro per kg., corrispondente a 3 euro al pacchetto da 20 pezzi e 1,50 euro al pacchetto da dieci pezzi. |
| Art. 7
Compiti dei depositari
I depositari autorizzati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la vendita alle rivendite generi di monopolio dei prodotti collocati in fasce di prezzo inferiori al prezzo minimo al nuovo prezzo e procedono all'immediato accertamento delle rimanenze fisiche dei prodotti interessati, comunicandone le risultanze ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato. |
| Art. 8. Ripartizione del prezzo minimo
La ripartizione del prezzo minimo si effettua a norma della vigente tabella A, pubblicata con decreto direttoriale n. 2005/33976 del 30 giugno 2005. Il presente decreto, che sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 25 luglio 2005 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 131 |
| ----> Vedere Tabella da pag. 35 a pag. 36 <---- |
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